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LEGGE 13 dicembre 1928, n. 2884

Disciplina della costituzione e dell'attività delle Associazioni che si propongono la tutela e l'incremento della pesca nell'interesse generale e senza fine di lucro. (028U2884)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/01/1929 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 18-1-1929
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1 
 
 
  Le  Associazioni  che  abbiano  per  scopo  il  raggiungimento   di
finalita' di pubblico interesse nel campo dell'industria della  pesca
marittima, fluviale e lacuale, escluse le Associazioni  di  carattere
sindacale, sono sottoposte alla vigilanza del Ministero dell'economia
nazionale.