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REGIO DECRETO 20 settembre 1928, n. 2251

Modificazioni allo statuto della Regia università di Pisa. (028U2251)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/11/1928 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  9-11-1928 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduti i Nostri decreti 14 ottobre 1926, n. 2278, e 13 ottobre 1927, n. 2225, con i quali è stato approvato e modificato lo statuto della Regia università di Pisa;
Vedute le proposte di modificazioni allo statuto stesso fatte dalle autorità accademiche della predetta Università;
Udito il Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Sono approvate le seguenti varianti allo statuto della Regia università di Pisa approvato con R. decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e modificato col R. decreto 13 ottobre 1927, n. 2225:

Art. 1. - Si aggiungano i seguenti commi:

«Sono annessi alla Facoltà di giurisprudenza:

«La Scuola di perfezionamento di statistica ed economia;

«La Scuola di perfezionamento in legislazione corporativa;

«La Scuola di perfezionamento per le carriere amministrative;

«Il Seminario per le scienze giuridiche e politiche.

«Sono annessi alla Facoltà di lettere e filosofia:

«La Scuola di perfezionamento in paleografia e diplomatica;

«Un Seminario per le filologie classica e moderna, per la storia e geografia, e per la filosofia.

«Sono annesse alla Facoltà di medicina e chirurgia:

«La Scuola di perfezionamento in ematologia;

«La Scuola di perfezionamento in pediatria;

«La Scuola di perfezionamento in urologia;

«La Scuola di perfezionamento in ostetricia e ginecologia;

«La Scuola di perfezionamento in otorinolaringojatria».

Art. 2. - Si aggiunga: «..., modificato con R. decreto 24 febbraio 1927, n. 426».

Art. 16. Si sostituisca col seguente:

«Gli esami di profitto, di laurea e di diploma sono pubblici e si sostengono nelle epoche indicate dall'art. 13 del R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2105».

Art. 32. - Nell'elenco degli insegnamenti della Facoltà di giurisprudenza al n. 20 si legga «Diritto corporativo».

Si aggiungano inoltre i seguenti nuovi insegnamenti:

«23. Storia delle dottrine economiche e politiche;

«24. Politica ed economia corporativa;

«25. Legislazione interna del lavoro e dell'economia;

«26. Legislazione comparata del lavoro e dell'economia;

«27. Statistica professionale e demografica;

«28. Dottrina generale dello Stato;

«29. Legislazione agraria (insegnamento impartito presso la R.
Scuola superiore di agraria)».

Art. 34. - Si sostituisca col seguente:

«Per il conseguimento della laurea in giurisprudenza è consigliato il seguente piano di studi:

1° Anno:

Introduzione alle scienze giuridiche e Istituzioni di diritto civile; Istituzioni di diritto romano; Storia del diritto romano;
Diritto costituzionale; Dottrina generale dello Stato; Economia politica o Politica ed economia corporativa.

2° Anno:

Diritto romano; Diritto civile; Diritto amministrativo e Scienza dell'amministrazione; Diritto e Procedura penale; Filosofia del diritto o Storia delle dottrine economiche e politiche; Storia del diritto italiano; Diritto ecclesiastico.

3° Anno:

Diritto romano (2° corso) o Diritto corporativo; Diritto civile (2° corso); Diritto amministrativo e Scienza dell'amministrazione (2° corso) o Legislazione interna del lavoro e dell'economia; Diritto e procedura penale (2° corso); Storia del diritto italiano (2° corso) o Legislazione comparata dell'economia e del lavoro; Diritto commerciale.

4° Anno:

Diritto processuale civile; Diritto internazionale; Diritto finanziario e Scienza delle finanze o Statistica professionale e demografica.

Gli studenti hanno facoltà di modificare questo piano di studi, sostituendo ad una o più fra le materie in esso indicate altrettante materie scelte fra quelle di cui all'art. 32, o anche fra quelle insegnate in altra Facoltà, a condizione però che il numero delle materie sia uguale a quello del piano proposto dalla Facoltà. Il numero delle materie di altra Facoltà, alle quali lo studente può inscriversi, non deve in ogni caso essere superiore a tre e la loro scelta deve essere approvata dalla Facoltà.

Nessun anno di corso è valido ove lo studente non si iscriva ad almeno tre materie».

Art. 37. - Di seguito a questo articolo si aggiungano i seguenti:
« Art. ... - Sono annesse alla Facoltà giuridica due Scuole di perfezionamento: Scuola di perfezionamento in statistica ed economia e Scuola di perfezionamento in legislazione corporativa.

La Scuola di statistica ed economia ha per iscopo l'addestramento dei giovani nelle ricerche scientifiche di natura economica e statistica e nella pratica dei rilevamenti statistici.

La Scuola di legislazione corporativa ha per iscopo di perfezionare i giovani nelle speciali discipline attinenti l'ordinamento corporativo italiano, e fornire loro la preparazione specifica per gli uffici direttivi dell'organizzazione corporativa.

Ciascuna Scuola conferisce al termine del corso uno speciale diploma.

Art. ... - Ogni Scuola ha un proprio Consiglio direttivo formato dai professori che vi insegnano. La Facoltà designa annualmente, fra i componenti il Consiglio, un direttore.

Art. ... - Alle Scuole possono inscriversi i laureati in giurisprudenza, in scienze politiche, in scienze sociali, e in scienze economiche e commerciali.

Le Scuole funzionano come Seminari per gli studenti della Facoltà di giurisprudenza.

Art. ... - L'iscrizione ad una delle Scuole è concessa a chi dimostri:

1° per la Scuola di statistica ed economia, di aver superato gli esami di statistica e di economia politica;

2° per la Scuola di legislazione corporativa, di avere superato gli esami di Istituzioni di diritto civile, Diritto amministrativo e Diritto corporativo.

Art. .... - Gli insegnamenti impartiti nella Scuola di statistica ed economia sono i seguenti:

1. Statistica professionale e demografica;

2. Politica ed Economia corporativa;

3. Diritto finanziario e Scienza delle finanze;

4. Dottrina generale dello Stato.

Gli insegnamenti impartiti nella Scuola di legislazione corporativa sono i seguenti:

1. Dottrina generale dello Stato;

2. Legislazione interna del lavoro e dell'economia;

3. Legislazione comparata del lavoro e dell'economia;

4. Legislazione agraria.

In ambedue le Scuole i relativi insegnamenti saranno accompagnati da speciali corsi ed esercitazioni per gli iscritti nelle Scuole stesse.

Art. ... - L'esame di diploma si sostiene secondo le norme stabilite per l'esame di laurea in Giurisprudenza, dopo un corso di almeno un anno e dopo che siano stati superati gli esami di profitto nelle materie della Scuola.

Art. ... - In ognuna delle due Scuole possono aprirsi concorsi a premio fra gli alunni e possono essere pubblicati lavori dichiarati degni di stampa dal Consiglio direttivo della Scuola.

Art. ... - Ogni Scuola ha la propria biblioteca ed è dotata degli strumenti tecnici di insegnamento e di indagine».

Art. 44, comma 2° - Si sostituisca col seguente:

«Possono inscriversi ad essa i laureati in giurisprudenza, i diplomati in scienze commerciali e quelli in scienze sociali. Possono altresì essere iscritti gli studenti del 4° anno di giurisprudenza, ma l'esame di diploma non può in ogni caso essere sostenuto se non dopo un anno dalla laurea».

Nello stesso articolo, nell'elenco dei corsi impartiti presso la Scuola di perfezionamento per le carriere amministrative, in luogo di «Legislazione sindacale e del lavoro» si legga: «Diritto corporativo».

Art. 46. - Si sostituisca col seguente:

«Le tasse e le sopratasse da pagarsi dagli iscritti alla Scuola di perfezionamento in statistica ed economia, alla Scuola di perfezionamento in legislazione corporativa e alla Scuola di perfezionamento per le carriere amministrative sono stabilite nella misura di un quarto di quelle della Facoltà di Giurisprudenza.
Gl'inscritti alle tre Scuole non pagano tasse d'immatricolazione».

Art. 50, comma 2° - Si sostituisca col seguente:

«Il Seminario ha lo scopo di addestrare i giovani, sotto la guida dei professori, al lavoro personale e alla ricerca scientifica».

Art. 50. - Di seguito a questo articolo si aggiungano i seguenti:

Art. ... - Si possono inscrivere al Seminario:

a) gli studenti del 2° biennio della Facoltà di Lettere e Filosofia;

b) studenti di altre Facoltà e Scuole;

c) laureati.

L'ammissione delle persone di cui ai commi b) e c) è subordinata al parere del Consiglio direttivo del Seminario, anche in relazione al numero degli studenti di cui al comma a).

L'iscrizione può essere così alle sezioni, di cui all'art. 50, come a singole materie.

Se si domandi l'iscrizione a materie appartenenti a diverse sezioni, il Consiglio direttivo del Seminario è chiamato a deliberare in proposito.

Gli iscritti appartenenti alla Facoltà non sono tenuti al pagamento di alcuna tassa. Quelli invece appartenenti alle altre Facoltà, i fuori corso della Facoltà ed i laureati devono pagare la tassa annua di L. 50.

Art. ... - A principio di ogni anno il Consiglio della Facoltà, in una sua seduta, raccoglie i nomi dei professori che intendono partecipare ai lavori del Seminario e ordina le quattro sezioni del medesimo previste dallo statuto. Stabilisce anche i programmi delle esercitazioni, gli obblighi degli iscritti e le modalità per l'accertamento del profitto.

Art. ...- I professori, di cui all'articolo precedente, costituiscono il Consiglio direttivo del Seminario, che dura in carica per un anno.

Nella sua prima adunanza esso provvede alla elezione del direttore del Seminario e del suo segretario e al coordinamento del lavoro da compiersi nelle singole sezioni.

Nelle riunioni di sezione funge da presidente il professore più anziano di grado, da segretario il meno anziano.

Art. ... - Alla fine dell'anno avranno luogo le riunioni dei professori costituenti le singole sezioni. In queste riunioni si delibererà sui certificati di assiduità e di profitto da rilasciare ai frequentatori del Seminario sia in singole materie sia per intiere sezioni, e ogni sezione darà incarico ad uno dei suoi membri di riferire al Consiglio direttivo sull'andamento dei corsi e su eventuali proposte.

Il direttore del Seminario è tenuto a presentare alla Facoltà una relazione sull'andamento dell'Istituto.

Art. . . . - I certificati, di cui all'articolo precedente, conterranno esplicitamente indicate le singole materie alle cui esercitazioni ha partecipato l'iscritto e saranno firmati dal direttore e da tutti i rispettivi professori e controfirmati dal Preside della Facoltà».

Art. 61. - Di seguito a questo articolo si aggiungano i seguenti:
« Art. ... - Alla Facoltà di Filosofia e Lettere è annessa una Scuola di perfezionamento in Paleografia e diplomatica.

La Scuola ha per intento di fornire e perfezionare la preparazione paleografica necessaria per gli studi filologici e storici.

Art. ... - Possono inscriversi alla Scuola i laureati in Lettere o in Giurisprudenza.

Art. ... - Il corso della Scuola è biennale e gli iscritti sono tenuti a frequentare i corsi seguenti:

Paleografia (greca e latina);

Antichità medioevali e diplomatica;

Antichità classiche ed epigrafia;

Esercitazioni di Paleografia.

Alla fine del primo anno gli alunni dovranno sostenere un esame di Antichità classiche ed epigrafia ed un esame complessivo di Paleografia e diplomatica che accerterà anche del profitto degli alunni nelle esercitazioni, che saranno tenute, di regola, nel R.
Archivio di Stato.

Gli esami finali consisteranno nella trascrizione e illustrazione paleografica e diplomatica per iscritto di un fac-simile di testo greco, di testo latino, di diploma latino, e in un colloquio di Paleografia e diplomatica.

A coloro che superino gli esami finali sarà rilasciato un diploma di perfezionamento in Paleografia e diplomatica.

Art. ...- Qualora gli insegnamenti della Scuola non siano tenuti da professori di ruolo della rispettiva materia, vi si provvederà mediante incarichi da conferirsi secondo le norme regolamentari.

Il Direttore della Scuola è nominato dal Rettore su proposta della Facoltà.

Art. ... - Gli iscritti alla Scuola pagheranno una tassa annua di iscrizione di L. 100, una sopratassa di L. 25 ed una tassa di diploma di L. 100.

Art. ... - Per gli studenti delle Facoltà di Lettere e di Giurisprudenza, la Scuola funzionerà come Seminario, secondo le norme dell'art. 23 del regolamento generale universitario e degli articoli del presente statuto relativi al Seminario della Facoltà di Lettere e Filosofia.

Articoli 63 e 65. - Al n. 4, invece di «Anatomia e Fisiologia comparate» si legga «Zoologia» e si aggiunga:

«32. Storia della Medicina».

Articoli 121, 122, 123, 124, 125 e 137. - Si aggiunga, di seguito, all'ultimo comma di ciascuno di tali articoli, la frase:

«e superi le prove pratiche indicate nel manifesto annuale della Facoltà».

Art. 136. - Comma 1°: dopo la parola «frequentare», si aggiunga la frase: «e superare gli esami di».

Comma 3°: Invece di «quattro» si legga «tre».

Art. 139. - Comma 2°: Si sostituisca col seguente:

«Gli esami di laurea e di diploma possono essere preceduti, oltrechè da prove pratiche, da prove di cultura».