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REGIO DECRETO 20 settembre 1928, n. 2251

Modificazioni allo statuto della Regia università di Pisa. (028U2251)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/11/1928 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 9-11-1928
al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduti i Nostri decreti 14 ottobre 1926,  n.  2278,  e  13  ottobre
1927, n. 2225, con i quali e' stato approvato e modificato lo statuto
della Regia universita' di Pisa; 
 
  Vedute le proposte di modificazioni allo statuto stesso fatte dalle
autorita' accademiche della predetta Universita'; 
 
  Veduti gli articoli 1 e 80 del R. decreto  30  settembre  1923,  n.
2102; 
 
  Udito il Consiglio superiore della pubblica istruzione; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato  per  la
pubblica istruzione; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Sono approvate  le  seguenti  varianti  allo  statuto  della  Regia
universita' di Pisa approvato con R.  decreto  14  ottobre  1926,  n.
2278, e modificato col R. decreto 13 ottobre 1927, n. 2225: 
 
  Art. 1. - Si aggiungano i seguenti commi: 
 
  «Sono annessi alla Facolta' di giurisprudenza: 
 
    «La Scuola di perfezionamento di statistica ed economia; 
 
    «La Scuola di perfezionamento in legislazione corporativa; 
 
    «La Scuola di perfezionamento per le carriere amministrative; 
 
    «Il Seminario per le scienze giuridiche e politiche. 
 
  «Sono annessi alla Facolta' di lettere e filosofia: 
 
    «La Scuola di perfezionamento in paleografia e diplomatica; 
 
    «Un Seminario per le filologie classica e moderna, per la  storia
e geografia, e per la filosofia. 
 
  «Sono annesse alla Facolta' di medicina e chirurgia: 
 
    «La Scuola di perfezionamento in ematologia; 
 
    «La Scuola di perfezionamento in pediatria; 
 
    «La Scuola di perfezionamento in urologia; 
 
    «La Scuola di perfezionamento in ostetricia e ginecologia; 
 
    «La Scuola di perfezionamento in otorinolaringojatria». 
 
  Art. 2. - Si aggiunga: «..., modificato con R. decreto 24  febbraio
1927, n. 426». 
 
  Art. 16. Si sostituisca col seguente: 
 
  «Gli esami di profitto, di laurea e di diploma sono pubblici  e  si
sostengono nelle epoche indicate dall'art. 13 del R. decreto-legge 23
ottobre 1927, n. 2105». 
 
  Art.  32.  -  Nell'elenco  degli  insegnamenti  della  Facolta'  di
giurisprudenza al n. 20 si legga «Diritto corporativo». 
 
  Si aggiungano inoltre i seguenti nuovi insegnamenti: 
 
    «23. Storia delle dottrine economiche e politiche; 
 
    «24. Politica ed economia corporativa; 
 
    «25. Legislazione interna del lavoro e dell'economia; 
 
    «26. Legislazione comparata del lavoro e dell'economia; 
 
    «27. Statistica professionale e demografica; 
 
    «28. Dottrina generale dello Stato; 
 
    «29. Legislazione agraria (insegnamento impartito  presso  la  R.
Scuola superiore di agraria)». 
 
  Art. 34. - Si sostituisca col seguente: 
 
  «Per il conseguimento della laurea in giurisprudenza e' consigliato
il seguente piano di studi: 
 
      1° Anno: 
 
  Introduzione alle  scienze  giuridiche  e  Istituzioni  di  diritto
civile; Istituzioni di diritto romano;  Storia  del  diritto  romano;
Diritto  costituzionale;  Dottrina  generale  dello  Stato;  Economia
politica o Politica ed economia corporativa. 
 
      2° Anno: 
 
  Diritto romano; Diritto civile; Diritto  amministrativo  e  Scienza
dell'amministrazione;  Diritto  e  Procedura  penale;  Filosofia  del
diritto o Storia delle dottrine economiche e  politiche;  Storia  del
diritto italiano; Diritto ecclesiastico. 
 
      3° Anno: 
 
  Diritto romano (2° corso) o Diritto corporativo; Diritto civile (2°
corso); Diritto amministrativo  e  Scienza  dell'amministrazione  (2°
corso) o Legislazione interna del lavoro e dell'economia;  Diritto  e
procedura penale (2° corso); Storia del diritto italiano (2° corso) o
Legislazione  comparata   dell'economia   e   del   lavoro;   Diritto
commerciale. 
 
      4° Anno: 
 
  Diritto  processuale  civile;   Diritto   internazionale;   Diritto
finanziario e Scienza delle  finanze  o  Statistica  professionale  e
demografica. 
 
  Gli studenti hanno facolta' di modificare questo  piano  di  studi,
sostituendo ad una o piu' fra le materie in esso indicate altrettante
materie scelte fra quelle di cui all'art.  32,  o  anche  fra  quelle
insegnate in altra Facolta', a condizione pero' che il  numero  delle
materie sia uguale a quello del piano  proposto  dalla  Facolta'.  Il
numero delle materie di altra Facolta', alle quali lo  studente  puo'
inscriversi, non deve in ogni caso essere superiore a tre e  la  loro
scelta deve essere approvata dalla Facolta'. 
 
  Nessun anno di corso e' valido ove lo studente non  si  iscriva  ad
almeno tre materie». 
 
  Art. 37. - Di seguito a questo articolo si aggiungano i seguenti: 
 
  « Art. ... - Sono annesse alla Facolta'  giuridica  due  Scuole  di
perfezionamento: Scuola di perfezionamento in statistica ed  economia
e Scuola di perfezionamento in legislazione corporativa. 
 
  La Scuola di statistica ed economia ha per  iscopo  l'addestramento
dei  giovani  nelle  ricerche  scientifiche  di  natura  economica  e
statistica e nella pratica dei rilevamenti statistici. 
 
  La Scuola di legislazione corporativa ha per iscopo di perfezionare
i  giovani  nelle   speciali   discipline   attinenti   l'ordinamento
corporativo italiano, e fornire loro la  preparazione  specifica  per
gli uffici direttivi dell'organizzazione corporativa. 
 
  Ciascuna Scuola  conferisce  al  termine  del  corso  uno  speciale
diploma. 
 
  Art. ... - Ogni Scuola ha un proprio  Consiglio  direttivo  formato
dai professori che vi insegnano. La Facolta' designa annualmente, fra
i componenti il Consiglio, un direttore. 
 
  Art.  ...  -  Alle  Scuole  possono  inscriversi  i   laureati   in
giurisprudenza, in  scienze  politiche,  in  scienze  sociali,  e  in
scienze economiche e commerciali. 
 
  Le Scuole funzionano come Seminari per gli studenti della  Facolta'
di giurisprudenza. 
 
  Art. ... - L'iscrizione ad una  delle  Scuole  e'  concessa  a  chi
dimostri: 
 
    1° per la Scuola di statistica ed economia, di aver superato  gli
esami di statistica e di economia politica; 
 
    2° per la Scuola di legislazione corporativa, di  avere  superato
gli esami di Istituzioni di diritto civile, Diritto amministrativo  e
Diritto corporativo. 
 
  Art. .... - Gli insegnamenti impartiti nella Scuola  di  statistica
ed economia sono i seguenti: 
 
    1. Statistica professionale e demografica; 
 
    2. Politica ed Economia corporativa; 
 
    3. Diritto finanziario e Scienza delle finanze; 
 
    4. Dottrina generale dello Stato. 
 
  Gli insegnamenti impartiti nella Scuola di legislazione corporativa
sono i seguenti: 
 
    1. Dottrina generale dello Stato; 
 
    2. Legislazione interna del lavoro e dell'economia; 
 
    3. Legislazione comparata del lavoro e dell'economia; 
 
    4. Legislazione agraria. 
 
  In ambedue le Scuole i relativi insegnamenti  saranno  accompagnati
da speciali corsi ed esercitazioni  per  gli  iscritti  nelle  Scuole
stesse. 
 
  Art. ...  -  L'esame  di  diploma  si  sostiene  secondo  le  norme
stabilite per l'esame di laurea in Giurisprudenza, dopo un  corso  di
almeno un anno e dopo che siano stati superati gli esami di  profitto
nelle materie della Scuola. 
 
  Art. ... - In ognuna delle due Scuole possono  aprirsi  concorsi  a
premio fra gli alunni e possono essere pubblicati  lavori  dichiarati
degni di stampa dal Consiglio direttivo della Scuola. 
 
  Art. ... - Ogni Scuola ha la propria biblioteca ed e' dotata  degli
strumenti tecnici di insegnamento e di indagine». 
 
  Art. 44, comma 2° - Si sostituisca col seguente: 
 
  «Possono inscriversi  ad  essa  i  laureati  in  giurisprudenza,  i
diplomati in scienze commerciali e quelli in scienze sociali. Possono
altresi' essere iscritti gli studenti del 4° anno di  giurisprudenza,
ma l'esame di diploma non puo' in ogni caso essere sostenuto  se  non
dopo un anno dalla laurea». 
 
  Nello stesso articolo, nell'elenco dei corsi  impartiti  presso  la
Scuola di perfezionamento per le carriere amministrative, in luogo di
«Legislazione  sindacale   e   del   lavoro»   si   legga:   «Diritto
corporativo». 
 
  Art. 46. - Si sostituisca col seguente: 
 
  «Le tasse e le sopratasse da pagarsi dagli iscritti alla Scuola  di
perfezionamento  in  statistica   ed   economia,   alla   Scuola   di
perfezionamento  in  legislazione  corporativa  e  alla   Scuola   di
perfezionamento per le carriere amministrative sono  stabilite  nella
misura di un quarto  di  quelle  della  Facolta'  di  Giurisprudenza.
Gl'inscritti alle tre Scuole non pagano tasse d'immatricolazione». 
 
  Art. 50, comma 2° - Si sostituisca col seguente: 
 
  «Il Seminario ha lo scopo di addestrare i giovani, sotto  la  guida
dei professori, al lavoro personale e alla ricerca scientifica». 
 
  Art. 50. - Di seguito a questo articolo si aggiungano i seguenti: 
 
  Art. ... - Si possono inscrivere al Seminario: 
 
    a) gli studenti del  2°  biennio  della  Facolta'  di  Lettere  e
Filosofia; 
 
    b) studenti di altre Facolta' e Scuole; 
 
    c) laureati. 
 
  L'ammissione delle persone di cui ai commi b) e c)  e'  subordinata
al parere del Consiglio direttivo del Seminario, anche  in  relazione
al numero degli studenti di cui al comma a). 
 
  L'iscrizione puo' essere cosi' alle sezioni, di  cui  all'art.  50,
come a singole materie. 
 
  Se  si  domandi  l'iscrizione  a  materie  appartenenti  a  diverse
sezioni,  il  Consiglio  direttivo  del  Seminario  e'   chiamato   a
deliberare in proposito. 
 
  Gli  iscritti  appartenenti  alla  Facolta'  non  sono  tenuti   al
pagamento di alcuna tassa.  Quelli  invece  appartenenti  alle  altre
Facolta', i fuori corso della Facolta' ed i laureati devono pagare la
tassa annua di L. 50. 
 
  Art. ... - A principio di ogni anno il Consiglio della Facolta', in
una sua  seduta,  raccoglie  i  nomi  dei  professori  che  intendono
partecipare ai lavori del Seminario e ordina le quattro  sezioni  del
medesimo previste dallo statuto. Stabilisce anche i  programmi  delle
esercitazioni,  gli  obblighi  degli  iscritti  e  le  modalita'  per
l'accertamento del profitto. 
 
  Art.  ...-  I   professori,   di   cui   all'articolo   precedente,
costituiscono il Consiglio  direttivo  del  Seminario,  che  dura  in
carica per un anno. 
 
  Nella sua prima adunanza esso provvede alla elezione del  direttore
del Seminario e del suo segretario e al coordinamento del  lavoro  da
compiersi nelle singole sezioni. 
 
  Nelle riunioni di sezione funge da presidente  il  professore  piu'
anziano di grado, da segretario il meno anziano. 
 
  Art. ... - Alla  fine  dell'anno  avranno  luogo  le  riunioni  dei
professori costituenti le singole  sezioni.  In  queste  riunioni  si
deliberera' sui certificati di assiduita' e di profitto da rilasciare
ai frequentatori del Seminario sia in singole materie sia per intiere
sezioni, e ogni sezione dara' incarico ad  uno  dei  suoi  membri  di
riferire  al  Consiglio  direttivo  sull'andamento  dei  corsi  e  su
eventuali proposte. 
 
  Il direttore del Seminario e' tenuto a presentare alla Facolta' una
relazione sull'andamento dell'Istituto. 
 
  Art. . .  .  -  I  certificati,  di  cui  all'articolo  precedente,
conterranno esplicitamente  indicate  le  singole  materie  alle  cui
esercitazioni  ha  partecipato  l'iscritto  e  saranno  firmati   dal
direttore e da tutti i  rispettivi  professori  e  controfirmati  dal
Preside della Facolta'». 
 
  Art. 61. - Di seguito a questo articolo si aggiungano i seguenti: 
 
  « Art. ... - Alla Facolta' di Filosofia e Lettere  e'  annessa  una
Scuola di perfezionamento in Paleografia e diplomatica. 
 
  La Scuola ha per intento di fornire e perfezionare la  preparazione
paleografica necessaria per gli studi filologici e storici. 
 
  Art. ... - Possono inscriversi alla Scuola i laureati in Lettere  o
in Giurisprudenza. 
 
  Art. ... - Il corso della Scuola e' biennale e  gli  iscritti  sono
tenuti a frequentare i corsi seguenti: 
 
    Paleografia (greca e latina); 
 
    Antichita' medioevali e diplomatica; 
 
    Antichita' classiche ed epigrafia; 
 
    Esercitazioni di Paleografia. 
 
  Alla fine del primo anno gli alunni dovranno sostenere un esame  di
Antichita'  classiche  ed  epigrafia  ed  un  esame  complessivo   di
Paleografia e diplomatica che accertera'  anche  del  profitto  degli
alunni nelle esercitazioni, che saranno tenute,  di  regola,  nel  R.
Archivio di Stato. 
 
  Gli esami finali consisteranno nella trascrizione  e  illustrazione
paleografica e diplomatica per iscritto di  un  fac-simile  di  testo
greco, di testo latino, di diploma  latino,  e  in  un  colloquio  di
Paleografia e diplomatica. 
 
  A coloro che superino gli esami finali sara' rilasciato un  diploma
di perfezionamento in Paleografia e diplomatica. 
 
  Art. ...- Qualora gli insegnamenti della Scuola non siano tenuti da
professori di ruolo  della  rispettiva  materia,  vi  si  provvedera'
mediante incarichi da conferirsi secondo le norme regolamentari. 
 
  Il Direttore della Scuola e' nominato dal Rettore su proposta della
Facolta'. 
 
  Art. ... - Gli iscritti alla Scuola pagheranno una tassa  annua  di
iscrizione di L. 100, una sopratassa di L. 25 ed una tassa di diploma
di L. 100. 
 
  Art. ... -  Per  gli  studenti  delle  Facolta'  di  Lettere  e  di
Giurisprudenza, la Scuola  funzionera'  come  Seminario,  secondo  le
norme dell'art. 23 del regolamento  generale  universitario  e  degli
articoli del presente statuto relativi al Seminario della Facolta' di
Lettere e Filosofia. 
 
  Articoli 63 e 65. - Al n.  4,  invece  di  «Anatomia  e  Fisiologia
comparate» si legga «Zoologia» e si aggiunga: 
 
    «32. Storia della Medicina». 
 
  Articoli 121, 122, 123, 124, 125 e 137. - Si aggiunga, di  seguito,
all'ultimo comma di ciascuno di tali articoli, la frase: 
 
    «e superi le prove pratiche indicate nel manifesto annuale  della
Facolta'». 
 
  Art. 136. - Comma 1°: dopo la parola «frequentare», si aggiunga  la
frase: «e superare gli esami di». 
 
    Comma 3°: Invece di «quattro» si legga «tre». 
 
  Art. 139. - Comma 2°: Si sostituisca col seguente: 
 
  «Gli esami  di  laurea  e  di  diploma  possono  essere  preceduti,
oltreche' da prove pratiche, da prove di cultura».