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REGIO DECRETO 15 dicembre 1927, n. 2821

Contributo scolastico del nuovo comune di Castelli Calepio e annullamento di quello dei comuni di Calepio e Tagliuno. (027U2821)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/03/1928 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  18-3-1928 al: 15-12-2010
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Art. 1


N.
2821. R. decreto 15 dicembre 1927, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il contributo scolastico che il nuovo comune di Castelli Calepio, della provincia di Bergamo, deve annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, viene fissato in lire 7403.96 a decorrere dal 5 agosto 1927, e vengono annullati, con la medesima decorrenza, i contributi stabiliti con i Regi decreti 11 febbraio 1915, nn. 722 e 241, a carico dei comuni di Calepio e Tagliuno.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1928 - Anno VI