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REGIO DECRETO 15 dicembre 1927, n. 2821

Contributo scolastico del nuovo comune di Castelli Calepio e annullamento di quello dei comuni di Calepio e Tagliuno. (027U2821)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/03/1928 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 18-3-1928
al: 15-12-2010
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  N. 2821. R. decreto 15 dicembre 1927, col quale, sulla proposta del
Ministro per la pubblica istruzione, il contributo scolastico che  il
nuovo comune di Castelli Calepio, della provincia  di  Bergamo,  deve
annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato in  applicazione
dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, viene fissato in lire
7403.96 a decorrere dal 5 agosto 1927, e vengono  annullati,  con  la
medesima decorrenza, i contributi stabiliti con  i  Regi  decreti  11
febbraio 1915, nn. 722 e 241,  a  carico  dei  comuni  di  Calepio  e
Tagliuno. 
 
  Visto, il Guardasigilli: Rocco. 
 
    Registrato alla Corte dei conti, addi' 23 febbraio 1928 - Anno VI