stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 13 ottobre 1927, n. 2819

Modificazioni allo statuto della Regia università di Roma. (027U2819)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/03/1928 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
nascondi
  • Articoli
  • 1
  • 2
Testo in vigore dal:  13-3-1928 al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduto il Nostro decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, col quale venne approvato lo statuto della Regia università di Roma;
Vedute le proposte di modificazioni allo statuto fatte dalle Autorità accademiche di detta Università;
Veduti gli articoli 1 e 80 del Nostro decreto 30 settembre 1923, n. 2102;
Udito il Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo

1. Lo statuto della Regia universita di Roma, approvato col Nostro decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, è modificato come segue:

Art. 1

Art. 1, comma 1°. - Dopo «Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali» si aggiunga: «Scuola di Scienze statistiche ed attuariali».

Art. 1, comma 2. - Dopo l'Istituto di esercitazioni giuridiche, si aggiunga: «l'Istituto di Scienze economiche (Seminario)».

Alla fine dell'articolo si aggiunga il seguente comma:

«È annessa alla Facoltà di Scienze fisiche, matematiche e naturali la Scuola di perfezionamento in Storia delle Scienze».

Art. 18. - Nell'elenco degli insegnamenti della Facoltà di Giurisprudenza si aggiunga:

«30. Nuova legislazione costituzionale italiana;

«31. Diritto agrario;

«32. Diritto aereonautico».

Art. 31. - Di seguito a questo articolo si aggiungano le seguenti disposizioni:

«Istituto di Scienze Economiche (Seminario).

Art. ...

L'Istituto di Scienze economiche, ordinato come Seminario, ha lo scopo di addestrare i giovani nello studio delle discipline economiche.

Art. ...

Possono inscriversi all'Istituto gli studenti e i laureati in Giurisprudenza e gli studenti o laureati stranieri inscritti alla Università come uditori.

Art. ...

Alla fine di ogni anno accademico viene rilasciato agli inscritti, che abbiano assiduamente frequentato le esercitazioni per tutto l'anno, un certificato di frequenza.

Art. ...

All'Istituto appartengono i professori delle Facoltà che vi tengono corsi di esercitazioni.

Essi eleggono nel loro seno il Direttore dell'Istituto, che dura in carica tre anni ed è rieleggibile».

Art. 49. - Nell'elenco degli insegnamenti della Facoltà di Scienze politiche al n. 25 si legga «Storia ed Organica militare» e si aggiunga, fra i nn. 18 e 19:

«19. Storia ed istituzioni musulmane».

In conseguenza è modificata la numerazione degli insegnamenti successivi.

Art. 70. - Si sostituisca col seguente:

«Lo studente deve inscriversi, durante il corso quadriennale, a non meno di dodici materie, delle quali non più di tre potranno essere di altre Facoltà, le altre saranno liberamente scelte tra tutti i corsi ufficiali o pareggiati della Facoltà di Lettere e Filosofia.
«Delle dodici materie, nove dovranno essere biennali e tre annuali.
È in facoltà dello studente ridurre le materie a dieci delle quali una quadriennale, una triennale, sei biennali e due annuali».

Art. 72, comma 4. - Si sostituisca col seguente:

«I gruppi a scelta saranno indicati annualmente nel manifesto a stampa di cui all'art. 3 del regolamento generale universitario.

d) una prova scritta, alla fine del 4° anno, su una delle discipline di cui all'allegato A), a seconda della Scuola scelta dallo studente».

In conseguenza rimane abolito l'allegate A), annesso allo statuto della Facoltà di Lettere e Filosofia, di seguito all'art. 141; e l'allegato B) viene ad assumere il titolo di allegato A).

Art. 85. - Nell'elenco degli insegnamenti che si impartiscono nella sezione classica del Seminario storico-geografico, si aggiunga:

«11. Topografia dell'Italia antica;

«12. Topografia romana».

Art. 116. - Nell'elenco degli insegnamenti della Scuola di Storia antica si aggiunga:

«16. Topografia dell'Italia antica».

Art. 120. - Nell'elenco degli insegnamenti della Scuola di Storia medioevale e moderna si aggiunga:

«16. Storia e Politica coloniale».

Art. 121. - Di seguito a questo articolo si aggiungano le seguenti disposizioni:

«Sezione per Bibliotecari ed Archivisti Paleografi.

Art. ...

È costituita nella Scuola di Storia medioevale e moderna una Sezione speciale per bibliotecari ed archivisti paleografi.

Art. ...

Il corso ha la durata di due anni e conduce a due diversi diplomi:

a) diploma di bibliotecario paleografo;

b) diploma di archivista paleografo.

Art. ...

Le materie d'insegnamento sono le seguenti:

1) Archivistica;

2) Biblioteconomia, bibliografia ed esercitazioni pratiche presso Archivi e Biblioteche;

3) Lingua e letteratura latina del Medio Evo;

4) Istituzioni medioevali;

5) Paleografia latina e diplomatica;

6) Paleografia greca;

7) Storia medioevale e moderna;

8) Topografia e cartografia medioevale.

Queste materie possono essere insegnate o come corsi ufficiali, o come parte del corso accademico annuale di professori di altre materie più comprensive, o come corsi liberi

Art. ...

Le esercitazioni pratiche consistono nell'ordinamento, catalogazione e registrazione del materiale d'archivio e di biblioteca.

Spetta al Consiglio della Scuola prendere gli opportuni accordi con i sopraintendenti degli archivi di Stato e con i direttori delle biblioteche per agevolare le esercitazioni degli alunni. Queste esercitazioni devono esser fatte durante le vacanze autunnali ed avranno particolare sviluppo nel secondo anno di corso.

Tali esercitazioni possono essere fatte anche presso altri Istituti italiani e stranieri.

Art. ...

Alla Sezione possono essere iscritti i laureati in lettere, filosofia e giurisprudenza.

Art. ...

Gli aspiranti al diploma di bibliotecario paleografo devono superare gli esami di di cui ai numeri 2, 5, 7 dell'art. . . . ; gli aspiranti al diploma di archivista paleografo, quelli di cui ai numeri 1, 4, 5, 7 dello stesso art. . . .

Il Consiglio della Scuola stabilirà, anno per anno, gli altri obblighi di frequenza e di esame, tenendo conto degli insegnamenti effettivamente impartiti.

Art. ...

Alla fine di ciascun corso gli iscritti devono sostenere un esame sulle materie da essi seguite.

Art. ...

L'esame di paleografo è preceduto dalla trascrizione ed illustrazione di un testo latino (letterario o diplomatico, romano o medioevale) e accompagnato da lettura ed illustrazione contemporanea di altri testi latini, letterari o diplomatici.

Art. ...

Al termine del secondo anno, dopo che gli iscritti abbiano superato le precedenti prove e dimostrato il risultato positivo delle esercitazioni pratiche, devono sostenere una prova scritta sopra un tema, che consenta al candidato di dar prova di cultura in tutte le materie della Sezione, e particolarmente su quelle speciali dei due gruppi.

Coloro che risultano approvati e provengono dal corso bibliografico conseguono il diploma di bibliotecario paleografo; quelli che provengono dal corso archivistico, conseguono il diploma di archivista paleografo.

Art. ...

Gli iscritti non possono essere ammessi agli esami finali se non abbiano dato prova di conoscere il francese e di sapere adoperare materiali bibliografici tedeschi, inglesi e schedare libri scritti in due lingue slave, oppure in una lingua orientale, se aspiranti al diploma di bibliotecario paleografo; di conoscere il francese e di avere una conoscenza elementare di almeno due altre lingue straniere, a loro scelta, se aspiranti al diploma di archivista paleografo.

Art. ...

Agli inscritti possono essere conferite borse e sussidi per perfezionarsi, visitando biblioteche ed archivi stranieri.

Il numero e la misura delle borse e dei sussidi sarà determinato dal Consiglio direttivo della Scuola, a seconda delle disponibilità finanziarie.

Art. ...

Agli iscritti i quali abbiano frequentato la Scuola durante gli anni di corso per la laurea può essere rilasciato un certificato di studi ed inoltre può essere concessa l'abbreviazione di un anno, per il conseguimento di uno dei due diplomi, quando il Consiglio della Scuola lo riconosca conveniente in rapporto alla preparazione di chi vi aspira».

Art. 124. - Al n. 3 si legga «Archeologia e Storia dell'arte classica».

Art. 125. - Si sostituisca con i seguenti:

Art. ...

«Alla fine del I e del II anno gli iscritti devono presentare una trattazione di Storia dell'Arte medioevale ed una di Storia dell'Arte del rinascimento e moderna su tema scelto d'accordo con l'insegnante, a principio dell'anno accademico.

Sono inoltre tenuti a sostenere un esame orale sulle tesi scritte ed in genere sulle due suddette materie.

L'esame di archeologia e storia dell'arte classica è facoltativo.

Al termine del III anno, per conseguire il diploma, gli iscritti devono dimostrare di avere larga conoscenza del metodo e capacità di ricerca originale.

Presenteranno perciò una tesi nella Storia dell'arte medioevale oppure nella Storia dell'arte del rinascimento e moderna, insieme con una trattazione minore, anch'essa scritta, su quella delle due materie che non forma oggetto della tesi principale.

Art. ...

Il Consiglio della Scuola può concedere l'abbreviazione di un anno per il conseguimento del diploma nei casi in cui gli interessati la richiedano e il Consiglio la riconosca giusta e conveniente in rapporto alla preparazione di chi vi aspira.

Art. ...

Gli iscritti, dotati in borsa di perfezionamento, devono mensilmente ottenere dai singoli professori il certificato di frequenza alle lezioni e di operosità negli studi».

Art. 214. - Si aggiunga:

«È annessa alla Facoltà la Scuola di perfezionamento in Storia delle Scienze».

Art. 215. - Nell'elenco degli insegnamenti della Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali:

al n. 27 si legga: «Calcolo delle probabilità»;

al n. 28 si legga: «Matematica attuariale e statistica matematica».

In conseguenza sono modificati i titoli di queste discipline nelle successive disposizioni.

Si aggiunga infine:

«47. Geochimica;

«48. Teoria delle funzioni».

Art. 231. - Di seguito a questo articolo si aggiungano le seguenti disposizioni:

«Scuola di perfezionamento in Storia delle Scienze.

Art. ...

La Scuola di perfezionamento in Storia delle Scienze ha per fine:

a) promuovere lo studio della Storia delle Scienze matematiche, fisiche, naturali, geografiche, mediche e delle loro applicazioni;

b) completare la cultura dei futuri insegnanti delle Scuole medie fornendo loro una veduta dello sviluppo storico delle discipline che sono chiamati a professare, così da rendere più proficuo il loro insegnamento e in tal guisa coordinare e integrare studi pertinenti a Facoltà diverse e specialmente alle Facoltà di Scienze, Lettere e Filosofia e Medicina.

Art. ...

La Scuola comprende i seguenti insegnamenti:

Storia delle matematiche;

Storia delle Scienze biologiche;

Storia delle Scienze fisico-chimiche;

Storia della Geografia;

Storia della Medicina;

Storia della Scienza antica;

Propedeutica e Metodologia storica e scientifica ed esercitazioni bibliografiche.

Su proposta del Consiglio della Scuola, approvata dal Rettore, potranno anche tenersi conferenze su argomenti speciali.

Art. ...

Il Consiglio della Scuola delibera sulle seguenti materie:

a) Coordinamento degli studi proposti dai singoli insegnanti;

b) Esame dell'ordine degli studi che ciascun iscritto alla Scuola si propone di seguire;

c) Indicazione degli insegnamenti estranei alla Scuola che, per i corsi annunziati, siano giudicati confacenti alle finalità della Scuola medesima.

Art. ...

La durata del corso della Scuola è di un anno.

Alla Scuola sono ammessi i laureati nelle Facoltà di Scienze, di Lettere e Filosofia, di Medicina.

Art. ...

La Scuola conferisce il diploma di perfezionamento nei singoli rami: Storia delle scienze fisiche matematiche;

Storia delle scienze naturali.

Art. ...

Per conseguire il diploma di perfezionamento in ciascuno dei due rami indicati nell'articolo precedente i laureati delle Facoltà di Scienze e di Medicina dovranno seguire due almeno fra gli insegnamenti costitutivi della Scuola, di cui all'art . . . e superare i relativi esami.

I laureati in lettere o in filosofia, oltre ai due corsi di cui al comma precedente, dovranno aver seguito, durante il corso per il conseguimento della laurea, o seguire durante l'anno del corso di perfezionamento, almeno un altro corso fra quelli costitutivi della Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali, corso, che, a giudizio del Consiglio della Scuola, sia attinente al ramo di perfezionamento prescelto.

Art. ...

Per conseguire il diploma di perfezionamento, il candidato deve presentare e discutere una dissertazione scritta e sostenere un esame di cultura generale nel quale si accerterà anche la conoscenza delle lingue che occorrono per le ricerche della Storia delle Scienze.

Art. ...

La Commissione esaminatrice per il conferimento del diploma è presieduta dal Direttore della Scuola e composta di altri quattro membri, fra i quali almeno un libero docente.

Art. ...

La Scuola può proporre al Consiglio di amministrazione la concessione di premi, borse di studio e sussidi per ricerche speciali.

Art. ...

La Scuola si accorda coll'Istituto Nazionale per la Storia delle Scienze per usufruire della sala di consultazione, che il detto Istituto ha stabilito presso la Biblioteca «Vittorio Emanuele», allo scopo di esercitazioni per gli allievi. Altri accordi possono essere presi con analoghe società, per promuovere, in qualunque modo, il progresso degli studi della Storia delle Scienze.

Art. ...

Gli iscritti alla Scuola devono pagare le tasse e sopratasse che sono stabilite per la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Art. ...

La Scuola funziona come seminario, ai sensi dell'art. 23 del regolamento generale universitario, per gli studenti delle Facoltà di Scienze, Medicina e Lettere.

TITOLO ...

Scuola speciale di scienze statistiche ed attuariali.

Art. ...

La Scuola di scienze statistiche ed attuariali ha per fine:

a) di promuovere lo studio del calcolo delle probabilità e delle sue applicazioni alle scienze fisiche, biologiche e sociali;

b) di dare la preparazione scientifica occorrente per coprire
uffici statistici e attuariali presso amministrazioni
pubbliche e private.

Art. ...

Il Consiglio della Scuola si compone dei professori universitari che impartiscono gli insegnamenti nella Scuola ed è presieduto da un Direttore nominato conformemente all'art. 11 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102.

Alle adunanze concernenti determinati oggetti possono essere invitati anche insegnanti incaricati di materie comprese nell'elenco dell'art. ...

Art. ...

La Scuola comprende un biennio di studi. Alla fine del corso la Scuola conferisce la laurea in Scienze statistiche ed attuariali.

Art. ...

Le materie di insegnamento della Scuola sono le seguenti:

1) Calcolo delle probabilità.

2) Statistica matematica.

3) Matematica attuariale.

4) Statistica.

5) Economia politica.

Le ultime due sono corsi ufficiali della Facoltà di Giurisprudenza.

Si tengono inoltre nella Scuola corsi di conferenze sulle applicazioni della statistica matematica alla Fisica, Astronomia, Biologia, Scienze sociali, sull'Economia matematica, sulle assicurazioni sociali, ecc.

Art. ...

Alla Scuola sono ammessi gli studenti che abbiano compiuto nella Facoltà di scienze il biennio preparatorio agli studi di ingegneria, ovvero il primo biennio per le lauree in matematica o in fisica.

Art. ...

In via eccezionale possono essere ammessi alla Scuola studenti che abbiano compiuto il primo biennio della Facoltà di Giurisprudenza o della Facoltà di scienze politiche ed abbiano superato esami su materie pertinenti all'economia politica e alla statistica; o anche laureati da un Istituto superiore di scienze economiche e commerciali, purché forniti di diploma di maturità classica o scientifica conseguito almeno due anni prima.

Il Consiglio della Scuola prescriverà caso per caso gli esami dei corsi di matematica che lo studente dovrà aver superato prima di contenere gli esami sulle materie 1, 2, 3 dell'art. . . .

Art. ...

Con la iscrizione alla Scuola gli studenti cessano di appartenere alla Facoltà di provenienza e sostengono gli eventuali esami arretrati come studenti fuori corso.

Art. ...

Per essere ammesso all'esame di laurea occorre aver superato gli esami di profitto consigliati per il primo biennio di matematica o fisica (salvo nei casi previsti dall'art. ...) ed inoltre gli esami di profitto sulle materie dell'art. ... e su altre due materie da scegliersi fra le seguenti:

Della Facoltà di Scienze:

Analisi superiore.

Fisica matematica.

Meccanica superiore.

Astronomia.

Fisica teorica.

Della Facoltà di Giurisprudenza:

Scienze delle finanze e diritto finanziario.

Scienza dell'amministrazione.

Diritto amministrativo.

Diritto civile.

Diritto commerciale.

Della Facoltà di scienze politiche:

Politica e statistica economica.

Economia teorica.

Politica e legislazione finanziaria;

o sopra altri corsi scelti dallo studente ed accettati dal Consiglio della Scuola.

Art. ...

L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta su tema scelto dal candidato ed accettato dal Consiglio della Scuola, e di due almeno su tre temi orali assegnati dagli insegnanti di materie della Scuola.

Art. ...

Gli esami di profitto si sostengono per singole materie. Gli esami di laurea si svolgono secondo le norme fissate per la Facoltà di scienze.

Art. ...

I laureati in matematica, o fisica, o matematica e fisica, e coloro i quali abbiano seguito l'intero corso di studi di applicazione per l'ingegneria e superati tutti gli esami di profitto, possono essere iscritti all'ultimo anno della Scuola quando il Consiglio della medesima, tenuto conto dei corsi già eseguiti, li ritenga idonei caso per caso.

Il Consiglio prescrive a ciascuno di essi gli esami da sostenere prima di presentarsi all'esame di laurea».

Articoli 244 e 246. - Sono modificati nel senso che almeno tre mesi, invece di sei mesi, della pratica debbono essere compiuti dopo che lo studente abbia superato tutti gli esami di profitto.

Art. 251. - Si sostituisca col seguente:

«I laureati in Chimica possono essere iscritti al quarto anno del Corso per il diploma, qualora comprovino di avere seguito per un anno il corso di Chimica farmaceutica e tossicologica e i relativi esercizi; in caso contrario sono ammessi al terzo anno.

«I laureati in Chimica industriale, in Agraria (purché muniti del diploma di maturità classica o scientifica conseguito tanti anni avanti quanti sono quelli dell'abbreviazione), in Ingegneria civile e industriale, possono essere iscritti al terzo anno del corso per il diploma, qualora comprovino di aver seguito per un anno il corso di Chimica farmaceutica e tossicologica e i relativi esercizi; in caso contrario sono ammessi al secondo anno.

«I laureati in Fisica, in Scienze naturali, in Medicina, in Veterinaria (purché muniti del diploma di maturità classica o scientifica conseguito tanti anni avanti quanti sono quelli dell'abbreviazione) possono essere iscritti al secondo anno».