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REGIO DECRETO 13 ottobre 1927, n. 2819

Modificazioni allo statuto della Regia università di Roma. (027U2819)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/03/1928 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 13-3-1928
al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduto il Nostro decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, col quale  venne
approvato lo statuto della Regia universita' di Roma; 
 
  Vedute le  proposte  di  modificazioni  allo  statuto  fatte  dalle
Autorita' accademiche di detta Universita'; 
 
  Veduti gli articoli 1 e 80 del Nostro decreto 30 settembre 1923, n.
2102; 
 
  Udito il Consiglio superiore della pubblica istruzione; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato  per  la
pubblica istruzione; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                             Articolo 1. 
 
  Lo statuto della Regia universita di  Roma,  approvato  col  Nostro
decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e' modificato come segue: 
 
  Art. 1, comma 1°. - Dopo «Facolta' di Scienze matematiche,  fisiche
e  naturali»  si  aggiunga:  «Scuola  di   Scienze   statistiche   ed
attuariali». 
 
  Art. 1, comma 2. - Dopo l'Istituto di esercitazioni giuridiche,  si
aggiunga: «l'Istituto di Scienze economiche (Seminario)». 
 
  Alla fine dell'articolo si aggiunga il seguente comma: 
 
  «E'  annessa  alla  Facolta'  di  Scienze  fisiche,  matematiche  e
naturali la Scuola di perfezionamento in Storia delle Scienze». 
 
  Art.  18.  -  Nell'elenco  degli  insegnamenti  della  Facolta'  di
Giurisprudenza si aggiunga: 
 
  «30. Nuova legislazione costituzionale italiana; 
 
  «31. Diritto agrario; 
 
  «32. Diritto aereonautico». 
 
  Art. 31. - Di seguito a questo articolo si aggiungano  le  seguenti
disposizioni: 
 
  «Istituto di Scienze Economiche (Seminario). 
 
                              Art. ... 
 
  L'Istituto di Scienze economiche, ordinato come  Seminario,  ha  lo
scopo  di  addestrare  i  giovani  nello  studio   delle   discipline
economiche. 
 
                              Art. ... 
 
  Possono inscriversi all'Istituto  gli  studenti  e  i  laureati  in
Giurisprudenza e gli studenti o  laureati  stranieri  inscritti  alla
Universita' come uditori. 
 
                              Art. ... 
 
  Alla fine di ogni anno accademico viene rilasciato agli  inscritti,
che abbiano  assiduamente  frequentato  le  esercitazioni  per  tutto
l'anno, un certificato di frequenza. 
 
                              Art. ... 
 
  All'Istituto  appartengono  i  professori  delle  Facolta'  che  vi
tengono corsi di esercitazioni. 
 
  Essi eleggono nel loro seno il Direttore dell'Istituto, che dura in
carica tre anni ed e' rieleggibile». 
 
  Art. 49. - Nell'elenco degli insegnamenti della Facolta' di Scienze
politiche al n. 25 si  legga  «Storia  ed  Organica  militare»  e  si
aggiunga, fra i nn. 18 e 19: 
 
  «19. Storia ed istituzioni musulmane». 
 
  In conseguenza e'  modificata  la  numerazione  degli  insegnamenti
successivi. 
 
  Art. 70. - Si sostituisca col seguente: 
 
  «Lo studente deve inscriversi, durante il corso quadriennale, a non
meno di dodici materie, delle quali non piu' di tre  potranno  essere
di altre Facolta', le altre saranno liberamente scelte  tra  tutti  i
corsi ufficiali o pareggiati della Facolta' di Lettere e Filosofia. 
 
  «Delle dodici materie, nove dovranno essere biennali e tre annuali.
E' in facolta' dello studente ridurre le materie a dieci delle  quali
una quadriennale, una triennale, sei biennali e due annuali». 
 
  Art. 72, comma 4. - Si sostituisca col seguente: 
 
  «I gruppi a scelta saranno indicati  annualmente  nel  manifesto  a
stampa di cui all'art. 3 del regolamento generale universitario. 
 
  d) una  prova  scritta,  alla  fine  del  4°  anno,  su  una  delle
discipline di cui all'allegato A),  a  seconda  della  Scuola  scelta
dallo studente». 
 
  In conseguenza rimane abolito l'allegate A), annesso  allo  statuto
della Facolta' di Lettere e Filosofia, di  seguito  all'art.  141;  e
l'allegato B) viene ad assumere il titolo di allegato A). 
 
  Art. 85. - Nell'elenco degli insegnamenti che si impartiscono nella
sezione classica del Seminario storico-geografico, si aggiunga: 
 
  «11. Topografia dell'Italia antica; 
 
  «12. Topografia romana». 
 
  Art. 116. - Nell'elenco degli insegnamenti della Scuola  di  Storia
antica si aggiunga: 
 
  «16. Topografia dell'Italia antica». 
 
  Art. 120. - Nell'elenco degli insegnamenti della Scuola  di  Storia
medioevale e moderna si aggiunga: 
 
  «16. Storia e Politica coloniale». 
 
  Art. 121. - Di seguito a questo articolo si aggiungano le  seguenti
disposizioni: 
 
  «Sezione per Bibliotecari ed Archivisti Paleografi. 
 
                              Art. ... 
 
  E' costituita nella Scuola  di  Storia  medioevale  e  moderna  una
Sezione speciale per bibliotecari ed archivisti paleografi. 
 
                              Art. ... 
 
  Il corso ha la durata di due anni e conduce a due diversi diplomi: 
 
  a) diploma di bibliotecario paleografo; 
 
  b) diploma di archivista paleografo. 
 
                              Art. ... 
 
  Le materie d'insegnamento sono le seguenti: 
 
  1) Archivistica; 
 
  2) Biblioteconomia, bibliografia ed esercitazioni pratiche presso 
     Archivi e Biblioteche; 
 
  3) Lingua e letteratura latina del Medio Evo; 
 
  4) Istituzioni medioevali; 
 
  5) Paleografia latina e diplomatica; 
 
  6) Paleografia greca; 
 
  7) Storia medioevale e moderna; 
 
  8) Topografia e cartografia medioevale. 
 
  Queste materie possono essere insegnate o come corsi  ufficiali,  o
come parte del  corso  accademico  annuale  di  professori  di  altre
materie piu' comprensive, o come corsi liberi 
 
                              Art. ... 
 
  Le    esercitazioni    pratiche    consistono     nell'ordinamento,
catalogazione  e  registrazione  del  materiale   d'archivio   e   di
biblioteca. 
 
  Spetta al Consiglio della Scuola prendere gli opportuni accordi con
i sopraintendenti degli archivi di Stato  e  con  i  direttori  delle
biblioteche per  agevolare  le  esercitazioni  degli  alunni.  Queste
esercitazioni devono esser fatte  durante  le  vacanze  autunnali  ed
avranno particolare sviluppo nel secondo anno di corso. 
 
  Tali esercitazioni possono essere fatte anche presso altri Istituti
italiani e stranieri. 
 
                              Art. ... 
 
  Alla  Sezione  possono  essere  iscritti  i  laureati  in  lettere,
filosofia e giurisprudenza. 
 
                              Art. ... 
 
  Gli  aspiranti  al  diploma  di  bibliotecario  paleografo   devono
superare gli esami di di cui ai numeri 2, 5, 7 dell'art. . . . ;  gli
aspiranti al diploma di  archivista  paleografo,  quelli  di  cui  ai
numeri 1, 4, 5, 7 dello stesso art. . . . 
 
  Il Consiglio della Scuola stabilira',  anno  per  anno,  gli  altri
obblighi di frequenza e di esame, tenendo  conto  degli  insegnamenti
effettivamente impartiti. 
 
                              Art. ... 
 
  Alla fine di ciascun corso gli iscritti devono sostenere  un  esame
sulle materie da essi seguite. 
 
                              Art. ... 
 
  L'esame  di  paleografo  e'   preceduto   dalla   trascrizione   ed
illustrazione di un testo latino (letterario o diplomatico, romano  o
medioevale) e accompagnato da lettura ed illustrazione  contemporanea
di altri testi latini, letterari o diplomatici. 
 
                              Art. ... 
 
  Al termine del secondo anno, dopo che gli iscritti abbiano superato
le  precedenti  prove  e  dimostrato  il  risultato  positivo   delle
esercitazioni pratiche, devono sostenere una prova scritta  sopra  un
tema, che consenta al candidato di dar prova di cultura in  tutte  le
materie della Sezione, e particolarmente su quelle speciali  dei  due
gruppi. 
 
  Coloro che risultano approvati e provengono dal corso bibliografico
conseguono  il  diploma  di  bibliotecario  paleografo;  quelli   che
provengono  dal  corso  archivistico,  conseguono   il   diploma   di
archivista paleografo. 
 
                              Art. ... 
 
  Gli iscritti non possono essere ammessi agli esami  finali  se  non
abbiano dato prova di conoscere il francese  e  di  sapere  adoperare
materiali bibliografici tedeschi, inglesi e schedare libri scritti in
due lingue slave, oppure in una lingua  orientale,  se  aspiranti  al
diploma di bibliotecario paleografo; di conoscere il  francese  e  di
avere una conoscenza elementare di almeno due altre lingue straniere,
a loro scelta, se aspiranti al diploma di archivista paleografo. 
 
                              Art. ... 
 
  Agli  inscritti  possono  essere  conferite  borse  e  sussidi  per
perfezionarsi, visitando biblioteche ed archivi stranieri. 
 
  Il numero e la misura delle borse e dei sussidi  sara'  determinato
dal Consiglio direttivo della Scuola, a seconda delle  disponibilita'
finanziarie. 
 
                              Art. ... 
 
  Agli iscritti i quali abbiano frequentato  la  Scuola  durante  gli
anni di corso per la laurea puo' essere rilasciato un certificato  di
studi ed inoltre puo' essere concessa l'abbreviazione di un anno, per
il conseguimento di uno dei due diplomi, quando  il  Consiglio  della
Scuola lo riconosca conveniente in rapporto alla preparazione di  chi
vi aspira». 
 
  Art. 124. - Al n.  3  si  legga  «Archeologia  e  Storia  dell'arte
classica». 
 
  Art. 125. - Si sostituisca con i seguenti: 
 
                              Art. ... 
 
  «Alla fine del I e del II anno gli iscritti devono  presentare  una
trattazione di Storia dell'Arte medioevale ed una di Storia dell'Arte
del rinascimento e moderna su tema scelto d'accordo con l'insegnante,
a principio dell'anno accademico. 
 
  Sono inoltre tenuti a sostenere un esame orale sulle  tesi  scritte
ed in genere sulle due suddette materie. 
 
  L'esame di archeologia e storia dell'arte classica e' facoltativo. 
 
  Al termine del III anno, per conseguire il  diploma,  gli  iscritti
devono dimostrare di avere larga conoscenza del metodo e capacita' di
ricerca originale. 
 
  Presenteranno percio' una tesi nella  Storia  dell'arte  medioevale
oppure nella Storia dell'arte del rinascimento e moderna, insieme con
una trattazione  minore,  anch'essa  scritta,  su  quella  delle  due
materie che non forma oggetto della tesi principale. 
 
                              Art. ... 
 
  Il Consiglio della Scuola puo' concedere l'abbreviazione di un anno
per il conseguimento del diploma nei casi in cui gli  interessati  la
richiedano e il  Consiglio  la  riconosca  giusta  e  conveniente  in
rapporto alla preparazione di chi vi aspira. 
 
                              Art. ... 
 
  Gli  iscritti,  dotati  in   borsa   di   perfezionamento,   devono
mensilmente  ottenere  dai  singoli  professori  il  certificato   di
frequenza alle lezioni e di operosita' negli studi». 
 
  Art. 214. - Si aggiunga: 
 
  «E' annessa alla Facolta' la Scuola di  perfezionamento  in  Storia
delle Scienze». 
 
  Art. 215.  -  Nell'elenco  degli  insegnamenti  della  Facolta'  di
Scienze matematiche, fisiche e naturali: 
 
  al n. 27 si legga: «Calcolo delle probabilita'»; 
 
  al n. 28 si legga: «Matematica attuariale e statistica matematica». 
 
  In conseguenza sono modificati i titoli di queste discipline  nelle
successive disposizioni. 
 
  Si aggiunga infine: 
 
  «47. Geochimica; 
 
  «48. Teoria delle funzioni». 
 
  Art. 231. - Di seguito a questo articolo si aggiungano le  seguenti
disposizioni: 
 
  «Scuola di perfezionamento in Storia delle Scienze. 
 
                              Art. ... 
 
  La Scuola di perfezionamento in Storia delle Scienze ha per fine: 
 
  a) promuovere lo studio della  Storia  delle  Scienze  matematiche,
fisiche, naturali, geografiche, mediche e delle loro applicazioni; 
 
  b) completare la cultura dei futuri insegnanti delle  Scuole  medie
fornendo loro una veduta dello sviluppo storico delle discipline  che
sono chiamati a professare, cosi' da rendere piu'  proficuo  il  loro
insegnamento e in tal guisa coordinare e integrare studi pertinenti a
Facolta' diverse e specialmente alle Facolta' di Scienze,  Lettere  e
Filosofia e Medicina. 
 
                              Art. ... 
 
  La Scuola comprende i seguenti insegnamenti: 
 
  Storia delle matematiche; 
 
  Storia delle Scienze biologiche; 
 
  Storia delle Scienze fisico-chimiche; 
 
  Storia della Geografia; 
 
  Storia della Medicina; 
 
  Storia della Scienza antica; 
 
  Propedeutica e Metodologia storica e scientifica  ed  esercitazioni
bibliografiche. 
 
  Su proposta del Consiglio  della  Scuola,  approvata  dal  Rettore,
potranno anche tenersi conferenze su argomenti speciali. 
 
                              Art. ... 
 
  Il Consiglio della Scuola delibera sulle seguenti materie: 
 
  a) Coordinamento degli studi proposti dai singoli insegnanti; 
 
  b) Esame dell'ordine degli studi che ciascun iscritto  alla  Scuola
si propone di seguire; 
 
  c) Indicazione degli insegnamenti estranei alla Scuola che,  per  i
corsi annunziati, siano giudicati  confacenti  alle  finalita'  della
Scuola medesima. 
 
                              Art. ... 
 
  La durata del corso della Scuola e' di un anno. 
 
  Alla Scuola sono ammessi i laureati nelle Facolta' di  Scienze,  di
Lettere e Filosofia, di Medicina. 
 
                              Art. ... 
 
  La Scuola conferisce il  diploma  di  perfezionamento  nei  singoli
rami: Storia delle scienze fisiche matematiche; 
 
  Storia delle scienze naturali. 
 
                              Art. ... 
 
  Per conseguire il diploma di perfezionamento in  ciascuno  dei  due
rami indicati nell'articolo precedente i laureati delle  Facolta'  di
Scienze  e  di  Medicina  dovranno  seguire  due   almeno   fra   gli
insegnamenti costitutivi della  Scuola,  di  cui  all'art  .  .  .  e
superare i relativi esami. 
 
  I laureati in lettere o in filosofia, oltre ai due corsi di cui  al
comma precedente, dovranno aver seguito,  durante  il  corso  per  il
conseguimento della laurea, o seguire durante  l'anno  del  corso  di
perfezionamento, almeno un altro corso fra quelli  costitutivi  della
Facolta' di Scienze matematiche, fisiche e naturali,  corso,  che,  a
giudizio del  Consiglio  della  Scuola,  sia  attinente  al  ramo  di
perfezionamento prescelto. 
 
                              Art. ... 
 
  Per conseguire il diploma di  perfezionamento,  il  candidato  deve
presentare e discutere una dissertazione scritta e sostenere un esame
di cultura generale nel quale si accertera' anche la conoscenza delle
lingue che occorrono per le ricerche della Storia delle Scienze. 
 
                              Art. ... 
 
  La Commissione esaminatrice per  il  conferimento  del  diploma  e'
presieduta dal Direttore della Scuola e  composta  di  altri  quattro
membri, fra i quali almeno un libero docente. 
 
                              Art. ... 
 
  La  Scuola  puo'  proporre  al  Consiglio  di  amministrazione   la
concessione  di  premi,  borse  di  studio  e  sussidi  per  ricerche
speciali. 
 
                              Art. ... 
 
  La Scuola si accorda coll'Istituto Nazionale per  la  Storia  delle
Scienze per usufruire della  sala  di  consultazione,  che  il  detto
Istituto ha stabilito presso la Biblioteca «Vittorio Emanuele»,  allo
scopo di esercitazioni per gli allievi. Altri accordi possono  essere
presi con analoghe societa', per promuovere, in  qualunque  modo,  il
progresso degli studi della Storia delle Scienze. 
 
                              Art. ... 
 
  Gli iscritti alla Scuola devono pagare le tasse  e  sopratasse  che
sono stabilite per la Facolta'  di  scienze  matematiche,  fisiche  e
naturali. 
 
                              Art. ... 
 
  La Scuola funziona  come  seminario,  ai  sensi  dell'art.  23  del
regolamento generale universitario, per gli studenti  delle  Facolta'
di Scienze, Medicina e Lettere. 
 
                             TITOLO ... 
 
        Scuola speciale di scienze statistiche ed attuariali. 
 
                              Art. ... 
 
  La Scuola di scienze statistiche ed attuariali ha per fine: 
 
  a) di promuovere lo studio del calcolo delle probabilita' e delle 
     sue applicazioni alle scienze fisiche, biologiche e sociali; 
 
  b) di dare la preparazione scientifica occorrente per coprire 
     uffici statistici e attuariali presso amministrazioni 
     pubbliche e private. 
 
                              Art. ... 
 
  Il Consiglio della Scuola si compone  dei  professori  universitari
che impartiscono gli insegnamenti nella Scuola ed e' presieduto da un
Direttore nominato  conformemente  all'art.  11  del  R.  decreto  30
settembre 1923, n. 2102. 
 
  Alle  adunanze  concernenti  determinati  oggetti  possono   essere
invitati anche insegnanti incaricati di materie comprese  nell'elenco
dell'art. ... 
 
                              Art. ... 
 
  La Scuola comprende un biennio di studi. Alla  fine  del  corso  la
Scuola conferisce la laurea in Scienze statistiche ed attuariali. 
 
                              Art. ... 
 
  Le materie di insegnamento della Scuola sono le seguenti: 
 
  1) Calcolo delle probabilita'. 
 
  2) Statistica matematica. 
 
  3) Matematica attuariale. 
 
  4) Statistica. 
 
  5) Economia politica. 
 
  Le  ultime   due   sono   corsi   ufficiali   della   Facolta'   di
Giurisprudenza. 
 
  Si  tengono  inoltre  nella  Scuola  corsi  di   conferenze   sulle
applicazioni della statistica  matematica  alla  Fisica,  Astronomia,
Biologia,   Scienze   sociali,   sull'Economia   matematica,    sulle
assicurazioni sociali, ecc. 
 
                              Art. ... 
 
  Alla Scuola sono ammessi gli studenti che  abbiano  compiuto  nella
Facolta' di scienze il biennio preparatorio agli studi di ingegneria,
ovvero il primo biennio per le lauree in matematica o in fisica. 
 
                              Art. ... 
 
  In via eccezionale possono essere ammessi alla Scuola studenti  che
abbiano compiuto il primo biennio della Facolta' di Giurisprudenza  o
della Facolta' di scienze politiche  ed  abbiano  superato  esami  su
materie pertinenti all'economia politica e alla statistica;  o  anche
laureati  da  un  Istituto  superiore   di   scienze   economiche   e
commerciali, purche' forniti  di  diploma  di  maturita'  classica  o
scientifica conseguito almeno due anni prima. 
 
  Il Consiglio della Scuola prescrivera' caso per caso gli esami  dei
corsi di matematica che lo studente dovra'  aver  superato  prima  di
contenere gli esami sulle materie 1, 2, 3 dell'art. . . . 
 
                              Art. ... 
 
  Con la iscrizione alla Scuola gli studenti cessano  di  appartenere
alla  Facolta'  di  provenienza  e  sostengono  gli  eventuali  esami
arretrati come studenti fuori corso. 
 
                              Art. ... 
 
  Per essere ammesso all'esame di laurea occorre  aver  superato  gli
esami di profitto consigliati per il primo biennio  di  matematica  o
fisica (salvo nei casi previsti dall'art. ...) ed inoltre  gli  esami
di profitto sulle materie dell'art. ... e su  altre  due  materie  da
scegliersi fra le seguenti: 
 
  Della Facolta' di Scienze: 
 
  Analisi superiore. 
 
  Fisica matematica. 
 
  Meccanica superiore. 
 
  Astronomia. 
 
  Fisica teorica. 
 
  Della Facolta' di Giurisprudenza: 
 
  Scienze delle finanze e diritto finanziario. 
 
  Scienza dell'amministrazione. 
 
  Diritto amministrativo. 
 
  Diritto civile. 
 
  Diritto commerciale. 
 
  Della Facolta' di scienze politiche: 
 
  Politica e statistica economica. 
 
  Economia teorica. 
 
  Politica e legislazione finanziaria; 
 
  o  sopra  altri  corsi  scelti  dallo  studente  ed  accettati  dal
Consiglio della Scuola. 
 
                              Art. ... 
 
  L'esame di laurea consiste nella discussione di  una  dissertazione
scritta su tema scelto dal candidato ed accettato dal Consiglio della
Scuola, e di due almeno su tre temi orali assegnati dagli  insegnanti
di materie della Scuola. 
 
                              Art. ... 
 
  Gli esami di profitto si sostengono per singole materie. Gli  esami
di laurea si svolgono secondo le norme fissate  per  la  Facolta'  di
scienze. 
 
                              Art. ... 
 
  I laureati in matematica, o fisica, o matematica e fisica, e coloro
i quali abbiano seguito l'intero corso di studi di  applicazione  per
l'ingegneria e superati tutti gli esami di profitto,  possono  essere
iscritti all'ultimo anno  della  Scuola  quando  il  Consiglio  della
medesima, tenuto conto dei corsi gia'  eseguiti,  li  ritenga  idonei
caso per caso. 
 
  Il Consiglio prescrive a ciascuno di essi gli  esami  da  sostenere
prima di presentarsi all'esame di laurea». 
 
  Articoli 244 e 246. - Sono modificati  nel  senso  che  almeno  tre
mesi, invece di sei mesi, della pratica debbono essere compiuti  dopo
che lo studente abbia superato tutti gli esami di profitto. 
 
  Art. 251. - Si sostituisca col seguente: 
 
  «I laureati in Chimica possono essere iscritti al quarto  anno  del
Corso per il diploma, qualora comprovino di avere seguito per un anno
il corso  di  Chimica  farmaceutica  e  tossicologica  e  i  relativi
esercizi; in caso contrario sono ammessi al terzo anno. 
 
  «I laureati in Chimica industriale, in Agraria (purche' muniti  del
diploma di maturita' classica o  scientifica  conseguito  tanti  anni
avanti quanti sono quelli dell'abbreviazione), in Ingegneria civile e
industriale, possono essere iscritti al terzo anno del corso  per  il
diploma, qualora comprovino di aver seguito per un anno il  corso  di
Chimica farmaceutica e tossicologica e i relativi esercizi;  in  caso
contrario sono ammessi al secondo anno. 
 
  «I laureati  in  Fisica,  in  Scienze  naturali,  in  Medicina,  in
Veterinaria (purche' muniti  del  diploma  di  maturita'  classica  o
scientifica  conseguito  tanti  anni  avanti   quanti   sono   quelli
dell'abbreviazione) possono essere iscritti al secondo anno».