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REGIO DECRETO-LEGGE 29 dicembre 1927, n. 2823

Autorizzazione per l'occupazione temporanea di locali da adibirsi ad uso di scuole primarie nel Mezzogiorno e nelle Isole. (027U2823)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/02/1928
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 22 novembre 1928, n. 2774 (in G.U. 20/12/1928, n. 295).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  25-2-1928 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di emanare disposizioni per rendere possibile la sollecita sistemazione, in locali igienici, delle scuole primarie nei Comuni soggetti alla competenza dell'Alto Commissario per la provincia di Napoli e dei Provveditori alle opere pubbliche;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per la giustizia e gli affari di culto, per le finanze o per la pubblica istruzione; Abbiamo decretato e decretiamo

Art. 1



Nei Comuni, nei quali i locali occupati dalle scuole primarie non siano corrispondenti alle norme didattiche ed igieniche, qualora non riesca possibile provvedere subito all'inizio della costruzione o dell'adattamento di appositi locali, né di allogare le scuole in modo conveniente in stabili privati, ceduti in locazione alle Amministrazioni comunali, può essere disposta l'occupazione a uso temporaneo di beni immobili a chiunque appartengano per collocarvi le scuole stesse.