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REGIO DECRETO-LEGGE 29 dicembre 1927, n. 2823

Autorizzazione per l'occupazione temporanea di locali da adibirsi ad uso di scuole primarie nel Mezzogiorno e nelle Isole. (027U2823)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/02/1928
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 22 novembre 1928, n. 2774 (in G.U. 20/12/1928, n. 295).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 25-2-1928
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
 
  Ritenuta la necessita' urgente ed assoluta di emanare  disposizioni
per rendere possibile la sollecita sistemazione, in locali  igienici,
delle scuole primarie nei Comuni soggetti alla  competenza  dell'Alto
Commissario per la provincia di Napoli e dei Provveditori alle  opere
pubbliche; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori
pubblici, di concerto con  i  Ministri  Segretari  di  Stato  per  la
giustizia e gli affari di culto, per le finanze  o  per  la  pubblica
istruzione; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo 
 
                               Art. 1. 
 
  Nei Comuni, nei quali i locali occupati dalle scuole  primarie  non
siano corrispondenti alle norme didattiche ed igieniche, qualora  non
riesca possibile provvedere subito  all'inizio  della  costruzione  o
dell'adattamento di appositi locali, ne' di  allogare  le  scuole  in
modo  conveniente  in  stabili  privati,  ceduti  in  locazione  alle
Amministrazioni comunali, puo' essere disposta  l'occupazione  a  uso
temporaneo di beni immobili a chiunque appartengano per collocarvi le
scuole stesse.