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REGIO DECRETO 15 dicembre 1927, n. 2800

Ordinamento dell'istruzione mineraria media. (027U2800)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/02/1928 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  17-2-1928 al: 21-12-2008
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;
Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere al riordinamento dell'istruzione mineraria media;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze e per la pubblica istruzione; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



All'istruzione mineraria media si provvede con Regie scuole di unico grado le quali hanno per scopo di fornire l'istruzione teorico-pratica che abiliti all'esercizio della professione di capo minatore e perito minerario.