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REGIO DECRETO 15 dicembre 1927, n. 2800

Ordinamento dell'istruzione mineraria media. (027U2800)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/02/1928 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 17-2-1928
al: 21-12-2008
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla  facolta'
del potere esecutivo di emanare norme giuridiche; 
 
  Ritenuta la necessita' e l'urgenza di provvedere  al  riordinamento
dell'istruzione mineraria media; 
 
  Udito il parere del Consiglio di Stato; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato   per
l'economia nazionale, di concerto con i Ministri per  l'interno,  per
le finanze e per la pubblica istruzione; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  All'istruzione mineraria media si  provvede  con  Regie  scuole  di
unico  grado  le  quali  hanno  per  scopo  di  fornire  l'istruzione
teorico-pratica che abiliti all'esercizio della professione  di  capo
minatore e perito minerario.