stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO-LEGGE 22 dicembre 1927, n. 2574

Costituzione dell'Istituto nazionale di previdenza e di credito celle comunicazioni. (027U2574)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/01/1928
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 31 maggio 1928, n. 1351 (in G.U. 02/07/1928, n. 152).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
nascondi
Testo in vigore dal:  14-1-1928 al: 15-12-2009
aggiornamenti all'articolo

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Ritenuta la necessità, urgente ed assoluta di costituire un Ente autonomo con personalità giuridica propria che sotto la vigilanza governativa, adempia alle funzioni di mutuo soccorso, di previdenza e di credito, che sono ora finalità della Associazione nazionale dei ferrovieri - Società di mutuo soccorso costituita il 3 novembre 1881, con sede in Roma, riconosciuta ente morale in virtù del R. decreto 20 settembre 1914, n. 1221 - della Cassa nazionale, dei ferrovieri, Società anonima cooperativa di credito, con sede in Bologna, costituita il 26 settembre 1889, e della Cassa nazionale delle comunicazioni, Società anonima cooperativa di credito, con sede in Roma, costituita il 10 gennaio 1926;
Ritenuta inoltre la opportunità di estendere con la creazione del nuovo Ente autonomo a favore di tutti i dipendenti del Ministero delle comunicazioni, le finalità della Cassa nazionale delle comunicazioni;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con i Ministri per l'economia nazionale e per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



L'Associazione nazionale dei ferrovieri, la Cassa nazionale dei ferrovieri e la Cassa nazionale delle comunicazioni, sono trasformate in un unico Ente autonomo, con personalità giuridica propria.

Il nuovo Ente assume la denominazione di «Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni».