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REGIO DECRETO 14 aprile 1927, n. 745

Modificazioni allo statuto dell'Istituto superiore di magistero del Piemonte, in Torino. (027U0745)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/06/1927 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  5-6-1927 al: 9-2-2011
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Art. 1


VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 13 marzo 1923, n. 736;

Veduto il regolamento per gli Istituti superiori di magistero, approvato con Nostro decreto 28 agosto 1924, n. 1588;

Veduto il Nostro decreto 1° settembre 1925, n. 1598, col quale venne approvato lo statuto dell'Istituto superiore di magistero del Piemonte in Torino;

Udito il Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo statuto dell'Istituto superiore di magistero del Piemonte in Torino, approvato con Nostro decreto 1° settembre 1925, n. 1598, è modificato come appresso:

All'art. 18 è sostituito il seguente:

«Per il terzo anno dei corsi quadriennali è obbligatoria l'iscrizione e la frequenza a sei materie, delle quali almeno tre devono essere fondamentali. Tra queste deve esservi la lingua e letteratura latina, e, per gli aspiranti al diploma di ispettore scolastico, la pedagogia. Una delle sei materie deve essere una lingua e letteratura straniera.

«Gli aspiranti al conseguimento del diploma di cui alla lettera b) dell'art. 2 del R. decreto 13 marzo 1923, n. 736, debbono seguire obbligatoriamente i due corsi di istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica e di igiene scolastica, se non li abbiano frequentati nel primo biennio e superato il relativo esame».

All'art. 19 è sostituito il seguente:

«Per il quarto anno dei corsi quadriennali, è obbligatoria l'iscrizione e la frequenza a tre materie fondamentali».

All'art. 31 va aggiunto il comma seguente:

«I diplomati di cui al comma precedente, al fine di approfondire gli studi già compiuti, possono iscriversi per un ulteriore anno al medesimo corso che avevano in precedenza frequentato, secondo un piano di studi che verrà di volta in volta stabilito dal Consiglio direttivo».

All'art. 36 è sostituito il seguente:

«Gli esami vengono dati per gruppi o per singole materie alla fine del primo e del secondo biennio, tranne il caso contemplato dall'art. 39»

L'art. 37 è modificato come segue:

«Le materie di esame per il primo biennio sono: Filosofia e storia della filosofia - Pedagogia - Lingua e letteratura italiana - Lingua e letteratura latina - Storia - Geografia - due materie a scelta fra quelle indicate nel 2° comma dell'art. 15».

All'art. 38 è sostituito il seguente:

«Alla fine del secondo biennio, si sostengono gli esami sulle tre materie fondamentali stabilite per il quarto anno del corso quadriennale (esame biennale)».

All'art. 39 è sostituito il seguente:

«Di regola, si sostengono alla fine del terzo anno gli esami sulle materie stabilite per tale anno».

L'art. 40 è modificato come segue:

«Non oltre le vacanze pasquali, il Consiglio dei professori comunica agli studenti il programma di ciascun esame. Non oltre il mese di febbraio, ciascun professore comunica un elenco di opere, fra le quali il candidato sceglie un determinato numero per le sue letture private, su cui avrà l'obbligo di riferire durante gli esami».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 aprile 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

Fedele.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 maggio 1927 - Anno V

Atti del Governo, registro 260, foglio 139. - Ferretti.