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REGIO DECRETO 14 aprile 1927, n. 745

Modificazioni allo statuto dell'Istituto superiore di magistero del Piemonte, in Torino. (027U0745)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/06/1927 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal: 5-6-1927
al: 9-2-2011
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduto il Nostro decreto 13 marzo 1923, n. 736; 
 
  Veduto il regolamento per  gli  Istituti  superiori  di  magistero,
approvato con Nostro decreto 28 agosto 1924, n. 1588; 
 
  Veduto il Nostro decreto 1° settembre  1925,  n.  1598,  col  quale
venne approvato lo statuto dell'Istituto superiore di  magistero  del
Piemonte in Torino; 
 
  Udito il Consiglio superiore della pubblica istruzione; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato  per  la
pubblica istruzione; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
  Lo statuto dell'Istituto superiore di  magistero  del  Piemonte  in
Torino, approvato con Nostro decreto 1° settembre 1925, n.  1598,  e'
modificato come appresso: 
 
  All'art. 18 e' sostituito il seguente: 
 
  «Per  il  terzo  anno  dei  corsi  quadriennali   e'   obbligatoria
l'iscrizione e la frequenza a sei materie,  delle  quali  almeno  tre
devono essere fondamentali. Tra  queste  deve  esservi  la  lingua  e
letteratura latina, e, per gli  aspiranti  al  diploma  di  ispettore
scolastico, la pedagogia. Una  delle  sei  materie  deve  essere  una
lingua e letteratura straniera. 
 
  «Gli aspiranti al conseguimento del diploma di cui alla lettera  b)
dell'art. 2 del R. decreto 13 marzo 1923,  n.  736,  debbono  seguire
obbligatoriamente i due corsi di istituzioni di  diritto  pubblico  e
legislazione scolastica e di igiene scolastica,  se  non  li  abbiano
frequentati nel primo biennio e superato il relativo esame». 
 
  All'art. 19 e' sostituito il seguente: 
 
  «Per  il  quarto  anno  dei  corsi  quadriennali,  e'  obbligatoria
l'iscrizione e la frequenza a tre materie fondamentali». 
 
  All'art. 31 va aggiunto il comma seguente: 
 
  «I diplomati di cui al comma precedente, al  fine  di  approfondire
gli studi gia' compiuti, possono iscriversi per un ulteriore anno  al
medesimo corso che avevano  in  precedenza  frequentato,  secondo  un
piano di studi che verra' di volta in volta stabilito  dal  Consiglio
direttivo». 
 
  All'art. 36 e' sostituito il seguente: 
 
  «Gli esami vengono dati per gruppi o per singole materie alla  fine
del primo e del secondo biennio, tranne il caso contemplato dall'art.
39» 
 
  L'art. 37 e' modificato come segue: 
 
  «Le materie di esame per il primo biennio sono: Filosofia e  storia
della filosofia - Pedagogia - Lingua e letteratura italiana -  Lingua
e letteratura latina - Storia - Geografia - due materie a scelta  fra
quelle indicate nel 2° comma dell'art. 15». 
 
  All'art. 38 e' sostituito il seguente: 
 
  «Alla fine del secondo biennio, si sostengono gli esami  sulle  tre
materie  fondamentali  stabilite  per  il  quarto  anno   del   corso
quadriennale (esame biennale)». 
 
  All'art. 39 e' sostituito il seguente: 
 
  «Di regola, si sostengono alla fine del terzo anno gli esami  sulle
materie stabilite per tale anno». 
 
  L'art. 40 e' modificato come segue: 
 
  «Non  oltre  le  vacanze  pasquali,  il  Consiglio  dei  professori
comunica agli studenti il programma di ciascun esame.  Non  oltre  il
mese di febbraio, ciascun professore comunica un elenco di opere, fra
le quali il candidato  sceglie  un  determinato  numero  per  le  sue
letture private, su cui  avra'  l'obbligo  di  riferire  durante  gli
esami». 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a San Rossore, addi' 14 aprile 1927 - Anno V 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                                              Fedele. 
 
  Visto, il Guardasigilli: Rocco. 
 
    Registrato alla Corte dei conti, addi' 19 maggio 1927 - Anno V 
 
    Atti del Governo, registro 260, foglio 139. - Ferretti.