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REGIO DECRETO 30 settembre 1926, n. 2484

Autorizzazione alla Camera di commercio e industria di Firenze ad imporre una tassa su coloro che esercitano il commercio temporaneo girovago nel territorio del proprio distretto non inscritti nei ruoli dell'imposta della Camera stessa. (026U2484)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/04/1927 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  29-4-1927 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visti gli articoli 50 lettera d), e 51 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750, sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria del Regno, nonché relativo regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 29;
Vista la deliberazione 27 luglio 1920 del Commissario straordinario della Camera di commercio e industria di Firenze;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



La Camera di commercio e industria di Firenze è autorizzata ad imporre una tassa su coloro che esercitano il commercio temporaneo ed il commercio girovago nel territorio del proprio distretto, e che non risultano già iscritti nei ruoli dell'imposta della Camera stessa.

La tassa sugli esercenti il commercio temporaneo di qualsivoglia specie, ed in qualsivoglia locale pubblico o privato, è stabilita nella seguente misura:

da uno a dieci giorni, L. 40;

da dieci giorni a un mese, L. 30;

per ogni mese o frazione di mese successivo al primo, L. 20 (oltre le due quote sopraindicate).