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REGIO DECRETO 30 settembre 1926, n. 2484

Autorizzazione alla Camera di commercio e industria di Firenze ad imporre una tassa su coloro che esercitano il commercio temporaneo girovago nel territorio del proprio distretto non inscritti nei ruoli dell'imposta della Camera stessa. (026U2484)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/04/1927 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 29-4-1927
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visti gli articoli 50 lettera d),  e  51  del  R.  decreto-legge  8
maggio 1924, n. 750, sull'ordinamento delle  Camere  di  commercio  e
industria del Regno, nonche' relativo regolamento  approvato  con  R.
decreto 4 gennaio 1925, n. 29; 
 
  Vista la deliberazione 27 luglio 1920 del Commissario straordinario
della Camera di commercio e industria di Firenze; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato   per
l'economia nazionale; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  La Camera di commercio e industria di  Firenze  e'  autorizzata  ad
imporre una tassa su coloro che esercitano il commercio temporaneo ed
il commercio girovago nel territorio del proprio distretto, e che non
risultano gia' iscritti nei ruoli dell'imposta della Camera stessa. 
 
  La tassa sugli esercenti il commercio  temporaneo  di  qualsivoglia
specie, ed in qualsivoglia locale pubblico o  privato,  e'  stabilita
nella seguente misura: 
 
    da uno a dieci giorni, L. 40; 
 
    da dieci giorni a un mese, L. 30; 
 
    per ogni mese o frazione di  mese  successivo  al  primo,  L.  20
(oltre le due quote sopraindicate).