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REGIO DECRETO-LEGGE 25 marzo 1927, n. 435

Fusione della Banca autonoma di credito minerario per la Sicilia col Banco di Sicilia. (027U0435)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/04/1927
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 16 febbraio 1928, n. 403 (in G.U. 16/03/1928, n. 64).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  10-4-1927 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduti gli articoli 2 e 23 della legge 15 luglio 1906, n. 333, relativa al Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana, nei quali è contemplata la costituzione di una Banca autonoma di credito minerario per la Sicilia;
Veduta la legge 5 luglio 1908, n. 407, che reca provvedimenti relativi alla Banca autonoma di credito minerario per la Sicilia;
Veduti gli articoli 26 e 27 della legge 30 giugno 1910, numero 361, relativa al Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana, nei quali sono comprese disposizioni per la Banca autonoma predetta;
Veduto il decreto Luogotenenziale 20 agosto 1916, n. 1201, che approva il vigente statuto della stessa Banca autonoma di credito minerario per la Sicilia;
Vedute le disposizioni dell'art. 1 del R. decreto-legge 10 giugno 1921, n. 736, dell'art. 2 del R. decreto-legge 31 dicembre 1923, n. 3060, e dell'art. 4 del R. decreto-legge 25 luglio 1924, n. 1258, riguardanti la costituzione di un fondo di garanzia per le operazioni in zolfi compiute dagli Istituti di emissione;
Veduto il R. decreto-legge 6 maggio 1926, n. 812, relativo alla unificazione del servizio dell'emissione dei biglietti di banca;
Veduto il R. decreto-legge 23 luglio 1926, n. 1298, che approva i provvedimenti transitori riguardanti gli ordinamenti dei Banchi di Napoli e di Sicilia;
Considerata l'urgente necessità di provvedimenti per l'industria mineraria siciliana;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'economia nazionale; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



La Banca autonoma di credito minerario per la Sicilia è fusa col Banco di Sicilia, il quale eserciterà il credito minerario nell'Isola, a mezzo di una sua apposita Sezione.

La Sezione avrà il compito di sovvenire, nei modi e con le forme che saranno stabilite nel decreto di cui al successivo art. 9, l'industria mineraria siciliana nelle sue varie applicazioni e la locale lavorazione ed utilizzazione dei minerali estratti.

Sono trasferite al Banco di Sicilia tutte le attività e le passività della cessante Banca autonoma di credito minerario, risultanti dalla situazione della detta Banca alla data della fusione.

Il Banco di Sicilia assume il personale della Banca autonoma di credito minerario per la Sicilia in servizio alla data predetta e l'onere del relativo trattamento di quiescenza, alle condizioni da convenirsi fra i due Enti, con l'approvazione dei Ministri per le finanze e per l'economia nazionale.