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REGIO DECRETO-LEGGE 25 marzo 1927, n. 435

Fusione della Banca autonoma di credito minerario per la Sicilia col Banco di Sicilia. (027U0435)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/04/1927
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 16 febbraio 1928, n. 403 (in G.U. 16/03/1928, n. 64).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 10-4-1927
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduti gli articoli 2 e 23 della legge  15  luglio  1906,  n.  333,
relativa  al  Consorzio  obbligatorio   per   l'industria   zolfifera
siciliana, nei quali e' contemplata  la  costituzione  di  una  Banca
autonoma di credito minerario per la Sicilia; 
 
  Veduta la legge 5 luglio  1908,  n.  407,  che  reca  provvedimenti
relativi alla Banca autonoma di credito minerario per la Sicilia; 
 
  Veduti gli articoli 26 e 27 della legge 30 giugno 1910, numero 361,
relativa  al  Consorzio  obbligatorio   per   l'industria   zolfifera
siciliana, nei quali sono comprese disposizioni per la Banca autonoma
predetta; 
 
  Veduto il decreto Luogotenenziale 20  agosto  1916,  n.  1201,  che
approva il vigente statuto della stessa  Banca  autonoma  di  credito
minerario per la Sicilia; 
 
  Vedute le disposizioni dell'art. 1 del R. decreto-legge  10  giugno
1921, n. 736, dell'art. 2 del R. decreto-legge 31 dicembre  1923,  n.
3060, e dell'art. 4 del R. decreto-legge 25  luglio  1924,  n.  1258,
riguardanti la costituzione di un fondo di garanzia per le operazioni
in zolfi compiute dagli Istituti di emissione; 
 
  Veduto il R. decreto-legge 6 maggio 1926,  n.  812,  relativo  alla
unificazione del servizio dell'emissione dei biglietti di banca; 
 
  Veduto il R. decreto-legge 23 luglio 1926, n. 1298, che  approva  i
provvedimenti transitori riguardanti gli ordinamenti  dei  Banchi  di
Napoli e di Sicilia; 
 
  Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
 
  Considerata l'urgente necessita' di provvedimenti  per  l'industria
mineraria siciliana; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato  per  le
finanze, di concerto con quello per l'economia nazionale; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  La Banca autonoma di credito minerario per la Sicilia e'  fusa  col
Banco  di  Sicilia,  il  quale  esercitera'  il   credito   minerario
nell'Isola, a mezzo di una sua apposita Sezione. 
 
  La Sezione avra' il compito di sovvenire, nei modi e con  le  forme
che saranno stabilite nel  decreto  di  cui  al  successivo  art.  9,
l'industria mineraria siciliana nelle sue  varie  applicazioni  e  la
locale lavorazione ed utilizzazione dei minerali estratti. 
 
  Sono trasferite al  Banco  di  Sicilia  tutte  le  attivita'  e  le
passivita'  della  cessante  Banca  autonoma  di  credito  minerario,
risultanti  dalla  situazione  della  detta  Banca  alla  data  della
fusione. 
 
  Il Banco di Sicilia assume il personale  della  Banca  autonoma  di
credito minerario per la Sicilia in servizio  alla  data  predetta  e
l'onere del relativo trattamento di quiescenza,  alle  condizioni  da
convenirsi fra i due Enti, con l'approvazione  dei  Ministri  per  le
finanze e per l'economia nazionale.