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REGIO DECRETO-LEGGE 9 dicembre 1926, n. 2443

Concessioni di linee automobilistiche in servizio pubblico. (026U2443)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/03/1927
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 29 dicembre 1927, n. 2830 (in G.U. 06/03/1928, n. 55).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  9-3-1927 al: 1-1-1940
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e le automobili, approvato con Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447;
Visto il Nostro decreto 21 ottobre 1923, n. 2386;
Visto il regolamento per i veicoli a trazione meccanica senza guida di rotaie, approvato con Nostro decreto 29 luglio 1909, n. 710, e modificato col successivo decreto 7 maggio 1922, n. 705;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di nuove norme per disciplinare la concessione di servizi pubblici automobilistici;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



La concessione definitiva di servizi pubblici automobilistici, pei quali sia stata presentata domanda da due o più concorrenti, può essere disposta, posteriormente alla data di pubblicazione del presente Regio decreto, in seguito a licitazione privata col sistema dell'offerta segreta.

La licitazione è indetta sulla base del disciplinare che regolerà la concessione della linea, e viene aperta sul ribasso percentuale della sovvenzione governativa o sul ribasso delle tariffe, in caso di concessione senza sussidio.

Gli aspiranti alla concessione che non sono stati invitati alla licitazione non hanno diritto a conoscere i motivi del mancato invito.