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REGIO DECRETO-LEGGE 9 dicembre 1926, n. 2443

Concessioni di linee automobilistiche in servizio pubblico. (026U2443)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/03/1927
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 29 dicembre 1927, n. 2830 (in G.U. 06/03/1928, n. 55).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 9-3-1927
al: 1-1-1940
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
 
  Visto il testo unico delle disposizioni di legge  per  le  ferrovie
concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e  le
automobili, approvato con Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447; 
 
  Visto il Nostro decreto 21 ottobre 1923, n. 2386; 
 
  Visto il regolamento per i veicoli a trazione meccanica senza guida
di rotaie, approvato con Nostro decreto 29 luglio  1909,  n.  710,  e
modificato col successivo decreto 7 maggio 1922, n. 705; 
 
  Ritenuta la necessita' urgente  ed  assoluta  di  nuove  norme  per
disciplinare la concessione di servizi pubblici automobilistici; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori
pubblici, di concerto con quello per le finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  La concessione definitiva di servizi pubblici automobilistici,  pei
quali sia stata presentata domanda da due o  piu'  concorrenti,  puo'
essere  disposta,  posteriormente  alla  data  di  pubblicazione  del
presente Regio decreto, in seguito a licitazione privata col  sistema
dell'offerta segreta. 
 
  La licitazione e' indetta sulla base del disciplinare che regolera'
la concessione della linea, e viene aperta  sul  ribasso  percentuale
della sovvenzione governativa o sul ribasso delle tariffe, in caso di
concessione senza sussidio. 
 
  Gli aspiranti alla concessione che non  sono  stati  invitati  alla
licitazione non hanno  diritto  a  conoscere  i  motivi  del  mancato
invito.