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REGIO DECRETO-LEGGE 14 febbraio 1927, n. 125

Provvedimenti per la riscossione delle imposte dirette. (027U0125)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/02/1927
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 30 giugno 1927, n. 1821 (in G.U. 10/10/1927, n. 234).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  17-2-1927 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette 17 ottobre 1922, n. 1401;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedimenti per adeguare al loro costo effettivo ed agli oneri del personale i servizi di riscossione delle imposte dirette;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



L'esattore delle imposte dirette, che si trovi nella dimostrata assoluta impossibilità, per gravi cause sopraggiunte dopo l'assunzione dell'appalto, di far fronte, con i proventi attuali, alle spese di gestione, può fare presente tale situazione, con atto notificato al Comune o al Comune capoluogo del consorzio entro un mese dalla pubblicazione del presente decreto allegando i documenti giustificativi. Tale termine è a pena di decadenza. Il Comune, e nel caso di consorzio il capoluogo, trasmette entro venti giorni all'intendente di finanza tale atto con parere espresso in apposita deliberazione, e l'intendente a sua volta lo comunica al Prefetto, manifestando il proprio avviso.

Il Prefetto, con provvedimento discrezionale può, quando lo ritenga indubbiamente necessario in base agli atti prodottigli, accordare la rescissione del contratto esattoriale dal 1° gennaio 1928.