stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO-LEGGE 14 febbraio 1927, n. 125

Provvedimenti per la riscossione delle imposte dirette. (027U0125)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/02/1927
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 30 giugno 1927, n. 1821 (in G.U. 10/10/1927, n. 234).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
nascondi
Testo in vigore dal: 17-2-1927
al: 15-12-2009
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il testo unico delle leggi sulla  riscossione  delle  imposte
dirette 17 ottobre 1922, n. 1401; 
 
  Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
 
  Ritenuta la necessita' urgente ed  assoluta  di  provvedimenti  per
adeguare al loro costo  effettivo  ed  agli  oneri  del  personale  i
servizi di riscossione delle imposte dirette; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato  per  le
finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  L'esattore delle imposte dirette, che  si  trovi  nella  dimostrata
assoluta  impossibilita',   per   gravi   cause   sopraggiunte   dopo
l'assunzione dell'appalto, di far fronte,  con  i  proventi  attuali,
alle spese di gestione, puo' fare presente tale situazione, con  atto
notificato al Comune o al Comune capoluogo  del  consorzio  entro  un
mese dalla pubblicazione del presente decreto allegando  i  documenti
giustificativi. Tale termine e' a pena di decadenza. Il Comune, e nel
caso  di  consorzio  il  capoluogo,  trasmette  entro  venti   giorni
all'intendente di finanza tale atto con parere espresso  in  apposita
deliberazione, e l'intendente a sua volta lo  comunica  al  Prefetto,
manifestando il proprio avviso. 
 
  Il  Prefetto,  con  provvedimento  discrezionale  puo',  quando  lo
ritenga indubbiamente  necessario  in  base  agli  atti  prodottigli,
accordare la rescissione del contratto  esattoriale  dal  1°  gennaio
1928.