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REGIO DECRETO 19 dicembre 1926, n. 2422

Indennità per gli ufficiali del Regio esercito destinati come Regi commissari di bordo su piroscafi noleggiati o requisiti. (026U2422)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/02/1927 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  15-2-1927 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Vista la legge sugli stipendi e assegni fissi pel Regio esercito, testo unico approvato col R. decreto 14 luglio 1898, n. 380, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 19 aprile 1907, n. 201, che stabilisce le indennità eventuali pel Regio esercito, e successive modificazioni;
Visto il decreto Luogotenenziale n. 1311 del 14 settembre 1918, che stabilisce le indennità per le spese di viaggio e per quelle di soggiorno fuori residenza, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, recante l'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;
Visto il decreto Ministeriale 14 agosto 1925 riguardante le competenze mantenute in vigore a seguito della revisione di cui all'art. 189 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
Sentito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per le finanze e per le colonie; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Agli ufficiali del Regio esercito destinati come Regi commissari di bordo su piroscafi noleggiati o requisiti sono corrisposte indennità giornaliere pari alle ordinarie diarie di soggiorno commisurate al grado, ma purché non eccedenti quelle del grado 7°. Tale indennità viene corrisposta dalla data dell'imbarco a quella dello sbarco deducendosi la quota di L. 25 per ciascun giorno nel quale l'ufficiale ha potuto fruire del vitto di bordo.