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REGIO DECRETO 19 dicembre 1926, n. 2422

Indennità per gli ufficiali del Regio esercito destinati come Regi commissari di bordo su piroscafi noleggiati o requisiti. (026U2422)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/02/1927 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 15-2-1927
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vista la legge sugli stipendi e assegni fissi pel  Regio  esercito,
testo unico approvato col R.  decreto  14  luglio  1898,  n.  380,  e
successive modificazioni; 
 
  Visto il R. decreto 19 aprile  1907,  n.  201,  che  stabilisce  le
indennita' eventuali pel Regio esercito, e successive modificazioni; 
 
  Visto il decreto Luogotenenziale n. 1311 del 14 settembre 1918, che
stabilisce le indennita' per le spese di  viaggio  e  per  quelle  di
soggiorno fuori residenza, e successive modificazioni; 
 
  Visto  il  R.  decreto  11  novembre   1923,   n.   2395,   recante
l'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato; 
 
  Visto  il  decreto  Ministeriale  14  agosto  1925  riguardante  le
competenze mantenute in vigore  a  seguito  della  revisione  di  cui
all'art. 189 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395; 
 
  Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
 
  Sentito il Consiglio di Stato; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro  Segretario  di
Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di  concerto  coi
Ministri Segretari di Stato per le finanze e per le colonie; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Agli ufficiali del Regio esercito destinati come Regi commissari di
bordo su piroscafi noleggiati o requisiti sono corrisposte indennita'
giornaliere pari alle ordinarie diarie di  soggiorno  commisurate  al
grado, ma purche' non eccedenti quelle del grado 7°. Tale  indennita'
viene corrisposta dalla  data  dell'imbarco  a  quella  dello  sbarco
deducendosi  la  quota  di  L.  25  per  ciascun  giorno  nel   quale
l'ufficiale ha potuto fruire del vitto di bordo.