stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO-LEGGE 7 settembre 1926, n. 1511

Provvedimenti per la tutela del risparmio. (026U1511)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/09/1926
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 23 giugno 1927, n. 1107 (in G.U. 09/07/1927, n. 157).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
nascondi
Testo in vigore dal:  24-9-1926 al: 31-12-1993
aggiornamenti all'articolo

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduta la legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;
Ritenuta l'urgente necessità di provvedimenti per gli enti che raccolgano depositi;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale e col Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Le società ed altri enti esercenti il credito e le ditte bancarie in genere, sia nazionali che straniere, le quali raccolgano depositi, sono soggette, oltre che alle norme del Codice di commercio, alle disposizioni del presente decreto.

Tali società, enti e ditte sono inscritte in apposito albo presso il Ministero delle finanze, che ne darà comunicazione al Ministero dell'economia nazionale e all'Istituto di emissione.