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REGIO DECRETO-LEGGE 7 settembre 1926, n. 1511

Provvedimenti per la tutela del risparmio. (026U1511)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/09/1926
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 23 giugno 1927, n. 1107 (in G.U. 09/07/1927, n. 157).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 24-9-1926
al: 31-12-1993
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduto il R. decreto-legge 5 maggio 1926, n. 812; 
 
  Veduta la legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facolta' del  potere
esecutivo di emanare norme giuridiche; 
 
  Ritenuta l'urgente necessita' di provvedimenti  per  gli  enti  che
raccolgano depositi; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato  per  le
finanze, di concerto col Ministro Segretario di Stato per  l'economia
nazionale e col Ministro Segretario di Stato per la giustizia  e  gli
affari di culto; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Le societa' ed altri enti esercenti il credito e le ditte  bancarie
in genere, sia nazionali che straniere, le quali raccolgano depositi,
sono soggette, oltre che alle norme del  Codice  di  commercio,  alle
disposizioni del presente decreto. 
 
  Tali societa', enti e ditte sono inscritte in apposito albo  presso
il Ministero delle finanze, che ne dara' comunicazione  al  Ministero
dell'economia nazionale e all'Istituto di emissione.