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LEGGE 6 agosto 1926, n. 1365

Norme per il conferimento dei posti notarili. (026U1365)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/09/1926 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2017)
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Testo in vigore dal:  3-9-1926 al: 14-2-1936
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Art. 1



I notai sono nominati con decreto Reale in seguito a concorso per esame, che sarà tenuto in Roma almeno una volta all'anno, per quel numero di posti che sarà determinato dal Ministro per la giustizia.

L'esame avrà carattere teorico pratico e le modalità relative saranno stabilite con decreto del Ministro stesso.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e non avere compiuto gli anni 50.