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LEGGE 11 marzo 1926, n. 416

Nuove disposizioni sulle procedure da seguirsi negli accertamenti medico-legali delle ferite, lesioni ed infermità dei personali dipendenti dalle Amministrazioni militari e da altre Amministrazioni dello Stato. (026U0416)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/04/1926 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  2-4-1926 al: 21-1-2002
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Art. 1




Per i personali civili, militari ed operai dipendenti dall'Amministrazione della guerra, le pratiche tendenti al riconoscimento da causa di servizio delle ferite, lesioni ed infermità comunque produttrici di minorazione fisica o psichica o di morte, verranno istruite a cura del comandante del Corpo o del capo dell'ufficio, al quale il militare, impiegato, operaio ed agente appartiene e decise da una Commissione medica presso un ospedale militare, secondo le norme indicate nei seguenti articoli.