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LEGGE 11 marzo 1926, n. 416

Nuove disposizioni sulle procedure da seguirsi negli accertamenti medico-legali delle ferite, lesioni ed infermità dei personali dipendenti dalle Amministrazioni militari e da altre Amministrazioni dello Stato. (026U0416)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/04/1926 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal: 2-4-1926
al: 21-1-2002
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1 
 
 
  Per   i   personali   civili,   militari   ed   operai   dipendenti
dall'Amministrazione  della   guerra,   le   pratiche   tendenti   al
riconoscimento  da  causa  di  servizio  delle  ferite,  lesioni   ed
infermita' comunque produttrici di minorazione fisica o psichica o di
morte, verranno istruite a cura del comandante del Corpo o  del  capo
dell'ufficio, al quale il  militare,  impiegato,  operaio  ed  agente
appartiene e decise da una  Commissione  medica  presso  un  ospedale
militare, secondo le norme indicate nei seguenti articoli.