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REGIO DECRETO 31 dicembre 1925, n. 2523

Autorizzazione alla Camera di commercio e industria di Catania a percepire diritti sugli atti e certificati da essa rilasciati. (025U2523)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/03/1926 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  5-3-1926 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visti gli articoli 50, lettere a) e b), e 51 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750, sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria del Regno nonché il relativo regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 29;
Vista la deliberazione 20 ottobre 1925 del Commissario governativo della Camera di commercio di Catania;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato, per l'economia nazionale; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



La Camera di commercio e industria di Catania è autorizzata a percepire dei diritti sugli atti e certificati da essa rilasciati e sulle iscrizioni nei ruoli camerali, in conformità della seguente tariffa:

a) per le copie di deliberazioni e di altri atti della Camera o di documenti depositati nei suoi uffici per ogni foglio di due facciate, L. 6;

b) per ogni certificato sia in carta da bollo che in carta libera, diritto fisso, L. 5;

c) se la redazione eccede una facciata, per ogni facciata di eccedenza, L. 2;

d) per ogni legalizzazione di firma, L. 2;

e) per la visione di un atto della Camera, compresa la ricerca (escluso il registro delle ditte), L. 2;

f) per certificato di esame subito da chi aspira alla mediazione commerciale, L. 10;

g) per i certificati di idoneità ad esercitare le funzioni di spedizioniere doganale ed altre funzioni pubbliche, L. 10;

h) per la richiesta di accertamento di un uso mercantile non ancora dichiarato dalla Camera di commercio e non ancora compreso nella raccolta ufficiale, L. 10;

i) per una dichiarazione di esistenza di un uso mercantile già accertato, L. 5;

l) per ricognizione di firma degli agenti di cambio per titoli:
fino a L. 1000, L. 5; fino a L. 10,000, L. 10; fino a L.100,000, L. 20;

m) per la iscrizione nei ruoli di agente di cambio e di mediatore, L. 50;

n) per la iscrizione nei ruoli di curatori di fallimento, stivatori e pesatori, pubblici, L. 40;

o) per la iscrizione nei ruoli di periti commerciali e industriali, L. 25.