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REGIO DECRETO 31 dicembre 1925, n. 2523

Autorizzazione alla Camera di commercio e industria di Catania a percepire diritti sugli atti e certificati da essa rilasciati. (025U2523)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/03/1926 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 5-3-1926
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visti gli articoli 50, lettere a) e b), e 51 del R. decreto-legge 8
maggio 1924, n. 750, sull'ordinamento delle  Camere  di  commercio  e
industria del Regno nonche' il relativo regolamento approvato con  R.
decreto 4 gennaio 1925, n. 29; 
 
  Vista la deliberazione 20 ottobre 1925 del Commissario  governativo
della Camera di commercio di Catania; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato,  per
l'economia nazionale; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  La Camera di commercio e industria  di  Catania  e'  autorizzata  a
percepire dei diritti sugli atti e certificati da essa  rilasciati  e
sulle iscrizioni nei ruoli camerali, in  conformita'  della  seguente
tariffa: 
 
    a) per le copie di deliberazioni e di altri atti della  Camera  o
di documenti depositati nei  suoi  uffici  per  ogni  foglio  di  due
facciate, L. 6; 
 
    b) per ogni certificato sia  in  carta  da  bollo  che  in  carta
libera, diritto fisso, L. 5; 
 
    c) se la redazione eccede una  facciata,  per  ogni  facciata  di
eccedenza, L. 2; 
 
    d) per ogni legalizzazione di firma, L. 2; 
 
    e) per la visione di un atto della Camera,  compresa  la  ricerca
(escluso il registro delle ditte), L. 2; 
 
    f) per certificato di esame subito da chi aspira alla  mediazione
commerciale, L. 10; 
 
    g) per i certificati di idoneita' ad esercitare  le  funzioni  di
spedizioniere doganale ed altre funzioni pubbliche, L. 10; 
 
    h) per la richiesta di accertamento  di  un  uso  mercantile  non
ancora dichiarato dalla Camera di commercio  e  non  ancora  compreso
nella raccolta ufficiale, L. 10; 
 
    i) per una dichiarazione di esistenza di un uso  mercantile  gia'
accertato, L. 5; 
 
    l) per ricognizione di firma degli agenti di cambio per titoli: 
 
    fino a L. 1000, L. 5; fino a L. 10,000, L. 10; fino a  L.100,000,
L. 20; 
 
    m) per  la  iscrizione  nei  ruoli  di  agente  di  cambio  e  di
mediatore, L. 50; 
 
    n) per  la  iscrizione  nei  ruoli  di  curatori  di  fallimento,
stivatori e pesatori, pubblici, L. 40; 
 
    o)  per  la  iscrizione  nei  ruoli  di  periti   commerciali   e
industriali, L. 25.