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REGIO DECRETO-LEGGE 31 dicembre 1925, n. 2497

Provvedimenti per l'assegnazione di alloggi ai mutilati ed agli invalidi di guerra, nelle zone colpite da terremoti. (025U2497)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/02/1926
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 24 maggio 1926, n. 898 (in G.U. 07/06/1926, n. 130).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  1-2-1926 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visti il testo unico delle disposizioni di legge emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399; la legge 1° aprile 1915, n. 476; i decreti Luogotenenziali 27 agosto 1916, n. 1056, e 22 dicembre 1918, n. 2080, e i Regi decreti 8 luglio 1919, n. 1384, e 23 settembre 1920, n. 1315, e le successive disposizioni riguardanti i terremoti calabro-siculo, marsicano, tosco-romagnolo ed emiliano;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri e coi Ministri Segretari di Stato per l'interno e per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



I mutilati e gli invalidi di guerra, i quali, in base alle disposizioni degli articoli 14 e 15 del R. decreto 11 gennaio 1925, n. 86. non avrebbero titolo alla assegnazione di case economiche e popolari nei Comuni colpiti da terremoti, potranno tuttavia ottenere, su loro documentata istanza, di essere iscritti negli elenchi di cui al citato art. 14, purché dimostrino di avere fissato il loro domicilio e la loro residenza nel Comune, anteriormente all'11 settembre 1923.