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REGIO DECRETO-LEGGE 31 dicembre 1925, n. 2497

Provvedimenti per l'assegnazione di alloggi ai mutilati ed agli invalidi di guerra, nelle zone colpite da terremoti. (025U2497)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/02/1926
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 24 maggio 1926, n. 898 (in G.U. 07/06/1926, n. 130).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 1-2-1926
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visti il  testo  unico  delle  disposizioni  di  legge  emanate  in
conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con decreto
Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399; la legge 1° aprile 1915,  n.
476; i decreti Luogotenenziali 27 agosto 1916, n. 1056, e 22 dicembre
1918, n. 2080, e i  Regi  decreti  8  luglio  1919,  n.  1384,  e  23
settembre 1920, n. 1315, e le successive disposizioni  riguardanti  i
terremoti calabro-siculo, marsicano, tosco-romagnolo ed emiliano; 
 
  Visto l'art. 1 del R. decreto 9 marzo 1924, n 494; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori
pubblici, di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri e coi
Ministri Segretari di Stato per l'interno e per le finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  I mutilati e  gli  invalidi  di  guerra,  i  quali,  in  base  alle
disposizioni degli articoli 14 e 15 del R. decreto 11  gennaio  1925,
n. 86. non avrebbero titolo alla assegnazione di  case  economiche  e
popolari nei Comuni colpiti da terremoti, potranno tuttavia ottenere,
su loro documentata istanza, di essere iscritti negli elenchi di  cui
al citato art. 14,  purche'  dimostrino  di  avere  fissato  il  loro
domicilio e  la  loro  residenza  nel  Comune,  anteriormente  all'11
settembre 1923.