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LEGGE 10 dicembre 1925, n. 2277

Protezione e assistenza della maternità e dell'infanzia. (025U2277)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/05/1926 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  8-5-1926 al: 10-5-1933
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Art. 1



È istituito un Ente morale con sede in Roma, denominato «Opera Nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia».

L'Opera Nazionale non è soggetta alle leggi e ai regolamenti che disciplinano le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza; sono però ad essa estese tutte le disposizioni di favore vigenti per le dette istituzioni. Essa può richiedere la difesa dell'Avvocatura erariale.

L'acquisto di beni stabili da parte dell'Opera Nazionale e l'accettazione di lasciti o doni di qualsiasi natura o valore che importino aumento di patrimonio, sono autorizzati con decreto del Ministro per l'interno, osservate le norme contenute negli articoli 1, 2, 3, 5, 8, 9, 10 e 12 del regolamento 26 luglio 1896, n. 361.

Il decreto del Ministro deve essere inserito nella Gazzetta Ufficiale del Regno ed ha carattere di provvedimento definitivo.

L'Opera Nazionale è sottoposta all'alta vigilanza del Ministero dell'interno, il quale ne approva i bilanci ed i conti.