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LEGGE 10 dicembre 1925, n. 2277

Protezione e assistenza della maternità e dell'infanzia. (025U2277)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/05/1926 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 8-5-1926
al: 10-5-1933
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  E' istituito un Ente morale con sede  in  Roma,  denominato  «Opera
Nazionale per la protezione della maternita' e dell'infanzia». 
 
  L'Opera Nazionale non e' soggetta alle leggi e ai  regolamenti  che
disciplinano le istituzioni pubbliche di  assistenza  e  beneficenza;
sono pero' ad essa estese tutte le disposizioni di favore vigenti per
le dette istituzioni. Essa puo' richiedere la difesa  dell'Avvocatura
erariale. 
 
  L'acquisto  di  beni  stabili  da  parte  dell'Opera  Nazionale   e
l'accettazione di lasciti o doni di qualsiasi  natura  o  valore  che
importino aumento di patrimonio, sono  autorizzati  con  decreto  del
Ministro per l'interno, osservate le norme contenute  negli  articoli
1, 2, 3, 5, 8, 9, 10 e 12 del regolamento 26 luglio 1896, n. 361. 
 
  Il  decreto  del  Ministro  deve  essere  inserito  nella  Gazzetta
Ufficiale del Regno ed ha carattere di provvedimento definitivo. 
 
  L'Opera Nazionale e' sottoposta all'alta  vigilanza  del  Ministero
dell'interno, il quale ne approva i bilanci ed i conti.