stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO-LEGGE 15 agosto 1925, n. 1832

Facoltà della istituzione di «Scuole-convitto professionali» per infermiere, e di «Scuole specializzate di medicina, pubblica igiene, ed assistenza sociale» per assistenti sanitarie visitatrici. (025U1832)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/11/1925
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 18 marzo 1926, n. 562 (in G.U. 03/05/1926, n. 102).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
nascondi
Testo in vigore dal:  5-11-1925 al: 15-12-2009
aggiornamenti all'articolo

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto con i Nostri Ministri Segretari di Stato per le finanze, per l'istruzione e per l'economia nazionale; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Le facoltà universitarie medico-chirurgiche, i Comuni del Regno, le istituzioni pubbliche di beneficenza, le istituzioni di previdenza sociale, ed altri Enti morali, nonché Comitati costituiti allo scopo, possono essere autorizzati dal Ministero dell'interno, di concerto con quello dell'istruzione, ad istituire «Scuole-convitto professionali» per infermiere.

Gli Enti predetti, qualora dispongano di servizi adeguati alle necessità del tirocinio tecnico, possono, altresì, essere autorizzati, nelle forme di cui sopra, ad istituire «Scuole specializzate di medicina, pubblica igiene, ed assistenza sociale» per assistenti sanitarie visitatrici.