stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO-LEGGE 15 agosto 1925, n. 1832

Facoltà della istituzione di «Scuole-convitto professionali» per infermiere, e di «Scuole specializzate di medicina, pubblica igiene, ed assistenza sociale» per assistenti sanitarie visitatrici. (025U1832)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/11/1925
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 18 marzo 1926, n. 562 (in G.U. 03/05/1926, n. 102).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
nascondi
Testo in vigore dal: 5-11-1925
al: 15-12-2009
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro Ministro  Segretario  di  Stato  per  gli
affari dell'interno, di concerto con i Nostri Ministri  Segretari  di
Stato per le finanze, per l'istruzione e per l'economia nazionale; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1 
 
  Le facolta' universitarie medico-chirurgiche, i Comuni  del  Regno,
le istituzioni pubbliche di beneficenza, le istituzioni di previdenza
sociale, ed altri  Enti  morali,  nonche'  Comitati  costituiti  allo
scopo, possono essere  autorizzati  dal  Ministero  dell'interno,  di
concerto con quello dell'istruzione,  ad  istituire  «Scuole-convitto
professionali» per infermiere. 
 
  Gli Enti predetti, qualora  dispongano  di  servizi  adeguati  alle
necessita'  del  tirocinio   tecnico,   possono,   altresi',   essere
autorizzati,  nelle  forme  di  cui  sopra,  ad   istituire   «Scuole
specializzate di medicina, pubblica igiene,  ed  assistenza  sociale»
per assistenti sanitarie visitatrici.