stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO-LEGGE 7 agosto 1925, n. 1732

Norme per la produzione e il commercio delle specialità medicinali. (025U1732)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/10/1925
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 9 gennaio 1927, n. 58 (in G.U. 02/02/1927, n. 26).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
nascondi
  • Allegati
Testo in vigore dal:  31-10-1925 al: 15-12-2009
aggiornamenti all'articolo

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Udito il parere del Consiglio dei Ministri;

Su

la proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto col Ministro per la giustizia e gli affari di culto, e col Ministro per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Nessuna officina di prodotti terapeutici può produrre, a scopo di vendita, specialità medicinali, senza l'autorizzazione del Ministero dell'interno.

È vietato il cumulo nella stessa persona della direzione tecnica di più officine di tali prodotti.

È vietato, altresì, il cumulo della direzione di una farmacia con la direzione di una officina di prodotti terapeutici, a meno che questa sia di proprietà del farmacista ed in diretta comunicazione con la farmacia.