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REGIO DECRETO-LEGGE 7 agosto 1925, n. 1732

Norme per la produzione e il commercio delle specialità medicinali. (025U1732)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/10/1925
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 9 gennaio 1927, n. 58 (in G.U. 02/02/1927, n. 26).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 31-10-1925
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Udito il parere del Consiglio dei Ministri; 
 
  Su la proposta del Nostro Ministro  Segretario  di  Stato  per  gli
affari dell'interno, di concerto col Ministro per la giustizia e  gli
affari di culto, e col Ministro per le finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1 
 
 
  Nessuna officina di prodotti terapeutici puo' produrre, a scopo  di
vendita, specialita' medicinali, senza l'autorizzazione del Ministero
dell'interno. 
 
  E' vietato il cumulo nella stessa persona della  direzione  tecnica
di piu' officine di tali prodotti. 
 
  E' vietato, altresi', il cumulo della direzione di una farmacia con
la direzione di una officina di  prodotti  terapeutici,  a  meno  che
questa sia di proprieta' del farmacista ed in  diretta  comunicazione
con la farmacia.