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REGIO DECRETO-LEGGE 8 luglio 1925, n. 1279

Disposizioni relative al prezzo delle locazioni di fondi rustici. (025U1279)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/08/1925
Regio Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 18 marzo 1926, n. 562 (in G.U. 03/05/1926, n. 102).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  18-8-1925 al: 2-5-1926
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Ritenuta l'urgenza;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale di concerto coi Ministri per l'interno e per la giustizia e gli affari di culto; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Per le annate agrarie 1925-26 e 1926-27, o per la sola annata 1925-1926, se ad essa si limiti la durata del contratto, i locatori di fondi rustici indicati nel R. decreto 10 settembre 1923, n. 2023, avranno diritto a percepire gli stessi aumenti di canone loro attribuiti per le annate agrarie 1923-24 e 1924-25 a norme del citato decreto.