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REGIO DECRETO-LEGGE 8 luglio 1925, n. 1279

Disposizioni relative al prezzo delle locazioni di fondi rustici. (025U1279)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/08/1925
Regio Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 18 marzo 1926, n. 562 (in G.U. 03/05/1926, n. 102).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 18-8-1925
al: 2-5-1926
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il R. decreto-legge 10 settembre 1923, n. 2023; 
 
  Ritenuta l'urgenza; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato   per
l'economia nazionale di concerto coi Ministri per l'interno e per  la
giustizia e gli affari di culto; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Per le annate agrarie 1925-26 e  1926-27,  o  per  la  sola  annata
1925-1926, se ad essa si limiti la durata del contratto,  i  locatori
di fondi rustici indicati nel R. decreto 10 settembre 1923, n.  2023,
avranno diritto  a  percepire  gli  stessi  aumenti  di  canone  loro
attribuiti per le annate agrarie 1923-24 e 1924-25 a norme del citato
decreto.