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REGIO DECRETO 28 dicembre 1924, n. 2287

Applicazione dell'imposta sugli esercenti il commercio temporaneo e girovago nel distretto della Camera di commercio di Piacenza. (024U2287)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/05/1925 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  18-5-1925 al: 13-9-1927
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto l'art. 50 lettera d) ed il successivo art. 51 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750, sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria del Regno;
Viste le deliberazioni 4 giugno e 5 dicembre 1924 del Commissario governativo della Camera di commercio e industria di Piacenza;

Su

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



La Camera di commercio e industria di Piacenza è autorizzata ad imporre una tassa sugli esercenti il commercio temporaneo e girovago nel proprio distretto che non risultino già iscritti nei ruoli dell'imposta camerale.