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REGIO DECRETO 28 dicembre 1924, n. 2287

Applicazione dell'imposta sugli esercenti il commercio temporaneo e girovago nel distretto della Camera di commercio di Piacenza. (024U2287)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/05/1925 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 18-5-1925
al: 13-9-1927
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto l'art. 50  lettera  d)  ed  il  successivo  art.  51  del  R.
decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750, sull'ordinamento delle Camere di
commercio e industria del Regno; 
 
  Viste le deliberazioni 4 giugno e 5 dicembre 1924  del  Commissario
governativo della Camera di commercio e industria di Piacenza; 
 
  Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per  l'economia
nazionale; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  La Camera di commercio e industria di Piacenza  e'  autorizzata  ad
imporre una tassa sugli esercenti il commercio temporaneo e  girovago
nel proprio distretto che  non  risultino  gia'  iscritti  nei  ruoli
dell'imposta camerale.