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REGIO DECRETO 11 dicembre 1924, n. 2174

Modificazioni al regolamento 3 giugno 1924, n. 969, sull'istruzione industriale. (024U2174)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/01/1925 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  31-1-1925 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Sentito il Consiglio superiore per l'insegnamento industriale;
Sentito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Il quinto e il sesto comma dell'art. 112 del regolamento approvato con R. decreto 3 giugno 1924, n. 969 sono così modificati:

«I certificati numeri 3, 4 e 5 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella della pubblicazione del bando di concorso.

«Il personale delle scuole dipendenti dal Ministero dell'economia nazionale ed i funzionari dello Stato nominati tanto gli uni quanto gli altri con decreto Reale o Ministeriale, sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 2, 4 e 5 purché comprovino la loro qualità e la loro permanenza in servizio alla data di pubblicazione del bando di concorso».