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REGIO DECRETO 11 dicembre 1924, n. 2174

Modificazioni al regolamento 3 giugno 1924, n. 969, sull'istruzione industriale. (024U2174)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/01/1925 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 31-1-1925
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523; 
 
  Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969; 
 
  Sentito il Consiglio superiore per l'insegnamento industriale; 
 
  Sentito il Consiglio di Stato; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato   per
l'economia nazionale; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Il quinto e il sesto comma dell'art. 112 del regolamento  approvato
con R. decreto 3 giugno 1924, n. 969 sono cosi' modificati: 
 
  «I certificati numeri 3, 4 e 5 debbono essere di data non anteriore
a tre mesi da quella della pubblicazione del bando di concorso. 
 
  «Il personale delle scuole dipendenti dal  Ministero  dell'economia
nazionale ed i funzionari dello Stato nominati tanto gli  uni  quanto
gli altri con decreto  Reale  o  Ministeriale,  sono  dispensati  dal
presentare i documenti di cui ai numeri 2, 4 e 5  purche'  comprovino
la loro qualita' e la  loro  permanenza  in  servizio  alla  data  di
pubblicazione del bando di concorso».