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REGIO DECRETO-LEGGE 10 novembre 1924, n. 1956

Proroga dei termini per l'applicazione delle norme sullo stato giuridico ed economico dei salariati statali. (024U1956)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/11/1924
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 18 marzo 1926, n. 562 (in G.U. 03/05/1926, n. 102).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  30-11-1924 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO D PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visti i Regi decreti 30 dicembre 1923, n. 2994; 22 maggio 1924, n. 844; 8 agosto 1924, n. 1323, e 23 ottobre 1924, numero 1787, sullo stato giuridico ed il trattamento economico dei salariati statali;
Udito il Consiglio del Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Segretario di Stato per gli affari esteri e Commissario per l'aeronautica, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze: Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

Alle date del 1° febbraio 1925, 30 novembre 1924 e 1° gennaio 1925, indicate all'articolo unico del R. decreto 23 ottobre 1924, n. 1787, sono rispettivamente sostituite quelle del 1° marzo 1925, 31 dicembre 1924 e 1° febbraio 1925.

Il presente decreto ha vigore dal 30 novembre 1924 e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 10 novembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini - Dè Stefani.

Visto, il Guardasigilli: Oviglio.

Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 10 dicembre 1924

Atti del Governo, registro 231, foglio 49. - Granata.