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REGIO DECRETO-LEGGE 28 agosto 1924, n. 1398

Revisione delle indennità dovute al personale giudiziario ed a quello dell'Amministrazione delle carceri e dei riformatori, in applicazione dell'art. 189 dell'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato. (024U1398)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/09/1924
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 25 marzo 1926, n. 503 (in G.U. 05/04/1926, n. 79).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  19-9-1924 al: 24-11-1973
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo

decretato e decretiamo: Indennità dovute al personale giudiziario.

Art. 1



L'indennità di L. 1000 annue, stabilita nell'art. 166 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2786, è corrisposta a tutti i consiglieri e presidenti di sezione di Corte di appello incaricati delle funzioni di presidente di assise. L'ammontare attuale della spesa occorrente a tale scopo è elevato a lire 54,000 annue.

L'indennità per spese di rappresentanza assegnata al procuratore generale della Corte di cassazione dall'art. 185 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sarà corrisposta al detto magistrato nella stessa misura indicata nella lettera a) dell'art. 186 del decreto medesimo.

Le indennità di trasferta nell'ambito di piccole distanze per i magistrati e per i funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie sono regolate dal R. decreto 3 maggio 1923, n. 1043.
Quando la trasferta è eseguita a distanza maggiore di 10 chilometri dall'abitato, ai magistrati e ai funzionari suddetti spetta la ordinaria indennità giornaliera di soggiorno à sensi dell'art. 181 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, salva la riduzione stabilita nell'art. 3 del decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, se il ritorno avvenga nella stessa giornata.

I magistrati che si recano in trasferta e i funzionari di cancelleria e segreteria giudiziaria che li accompagnano, hanno facoltà di viaggiare in prima classe sulle ferrovie, sui piroscafi, sulle linee di automobili e sugli altri veicoli a trazione meccanica destinati in modo periodico e regolare al servizio pubblico, qualunque sia il proprio grado. Essi avranno diritto per tali viaggi al rimborso del prezzo del biglietto che sia stato effettivamente sborsato, in conformità alla documentazione da farsi secondo le norme vigenti, con l'aumento di due decimi; e per i viaggi per via ordinaria, a L. 1 per chilometro.

Nulla è innovato alle altre indennità stabilite per il personale giudiziario nei Regi decreti 11 novembre 1923, numero 2395 e 30 dicembre 1923, n. 2786, né a quelle concesse dall'art. 4 del R. decreto-legge 7 gennaio 1923, n. 8, ai magistrati, che presiedono le Commissioni arbitrali per le locazioni di immobili urbani e ai cancellieri che vi sono addetti.