stai visualizzando l'atto

DECRETO LUOGOTENENZIALE 14 settembre 1918, n. 1311

Che stabilisce le indennità per le spese di viaggio e per quelle di soggiorno fuori del luogo di loro ordinaria residenza al personale civile dello Stato, sia di ruolo, che straordinario, avventizio ed assimilato, ed agli ufficiali dell'esercito, della marina, della guardia di finanza e degli altri corpi militarizzati che si recano in missione. (018U1311)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/10/1918 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/06/1945)
Testo in vigore dal:  9-4-1923
aggiornamenti all'articolo

Art. 3



Con le modalità e condizioni stabilite dalle norme vigenti è dovuto il rimborso della spesa di viaggio in prima classe sulle ferrovie, sulle linee di automobili e sugli altri veicoli a trazione meccanica destinati in modo periodico e regolare al pubblico servizio, a coloro che sono provvisti dello stipendio di L. 6000 e più (risultante dagli aumenti concessi col decreto Luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 107), di seconda classe agli altri, ed il rimborso della spesa di viaggio in prima classe sui piroscafi, senza distinzione di stipendio. (2)
((5))


Quando il viaggio debba compiersi su percorsi serviti esclusivamente da mezzi di locomozione con due sole classi, è corrisposto il rimborso della spesa di viaggio in prima classe anche a coloro cui compete normalmente la seconda.

Agli agenti subalterni spetta il rimborso della spesa di viaggio in terza classe sulle ferrovie, sulle linee di automobili e sugli altri veicoli a trazione meccanica destinati in modo periodico e regolare al pubblico servizio, di seconda classe sui piroscafi.

I funzionari e gli agenti subalterni che accompagnino in viaggio il ministro od il sottosegretario di Stato, possono viaggiare in prima classe, qualora le esigenze di servizio lo richiedano.

In aggiunta alle spese pel viaggio in ferrovia, sui piroscafi, sulle automobili e sugli altri veicoli a trazione meccanica è corrisposto l'aumento di due decimi delle spese medesime.

Sulle vie ordinarie spetta un compenso di L. 1 per chilometro a coloro che sono provvisti dello stipendio di L. 6000 e più, e di centesimi 75 per chilometro a tutti gli altri, compresi gli agenti subalterni. (2)

Il compenso è ridotto rispettivamente a centesimi 10 e 8 per chilometro quando il viaggio è compiuto con mezzi forniti gratuitamente dallo Stato, da Provincie, da Comuni o da altri interessati.

---------------
AGGIORNAMENTO (2)

Il Regio D.L. 20 febbraio 1921, n. 221 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Il limite fissato dal comma 1° e 6° dell'art. 3. del decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, per il rimborso della spesa di viaggio in prima classe e per il compenso di L. 1 per km. sulle vie ordinarie, è elevato a L. 8600".
Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 1) che la presente modifica cesserà di aver effetto il 30 giugno 1922.
---------------
AGGIORNAMENTO (5)

Il Regio Decreto 18 marzo 1923, n. 652 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il limite degli stipendi fissato dal comma I dell'articolo 3 del decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311 [...] è abrogato per quanto riguarda il rimborso delle spese di viaggio, in occasione di missioni, al personale dipendente dal Ministero delle poste e dei telegrafi".