stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 8 maggio 1924, n. 843

Aggiunte al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato. (024U0843)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/12/1923 ad eccezione dell'art. 63 che entra in vigore il 04/06/1924. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
Testo in vigore dal:  1-12-1923 al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato per l'interno, ad interim per gli affari esteri, Commissario per l'aeronautica e del Ministro Segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Ferme le disposizioni dell'art. 12 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, le promozioni al grado dodicesimo del personale appartenente al gruppo C, possono essere conferite, anche in soprannumero, su parere del Consiglio di amministrazione, agli impiegati del grado tredicesimo dello stesso ruolo allorché conseguano il quarto aumento periodico di stipendio.

Non può, tuttavia, aver luogo la promozione se, nel grado tredicesimo, non sia stato prestato servizio effettivo per due anni almeno.

In corrispondenza ai posti conferiti in soprannumero nel grado dodicesimo, per effetto delle disposizioni del presente articolo, saranno lasciati vacanti altrettanti posti nel grado tredicesimo.