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REGIO DECRETO 8 maggio 1924, n. 843

Aggiunte al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato. (024U0843)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/12/1923 ad eccezione dell'art. 63 che entra in vigore il 04/06/1924. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
Testo in vigore dal: 1-12-1923
al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visti i Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395 e 30 dicembre  1923,
n. 3084; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri,  Ministro
Segretario di Stato per l'interno, ad interim per gli affari  esteri,
Commissario per l'aeronautica e del Ministro Segretario di Stato  per
le finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  Ferme le disposizioni dell'art. 12 del Regio  decreto  11  novembre
1923, n. 2395,  le  promozioni  al  grado  dodicesimo  del  personale
appartenente  al  gruppo  C,  possono  essere  conferite,  anche   in
soprannumero,  su  parere  del  Consiglio  di  amministrazione,  agli
impiegati  del  grado  tredicesimo  dello  stesso   ruolo   allorche'
conseguano il quarto aumento periodico di stipendio. 
 
  Non  puo',  tuttavia,  aver  luogo  la  promozione  se,  nel  grado
tredicesimo, non sia stato prestato servizio effettivo per  due  anni
almeno. 
 
  In corrispondenza ai posti  conferiti  in  soprannumero  nel  grado
dodicesimo, per effetto delle  disposizioni  del  presente  articolo,
saranno lasciati vacanti altrettanti posti nel grado tredicesimo.